F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. TRENTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI DONATO FRANCESCO E MORRONE STEFANO FINO AL 26.11.2002, ARNIERI GIOVANNI FINO AL 30.6.1999 ED AL SIG. MORRONE RINALDO FRANCESCO FINO AL 31.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 55 del 5.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. TRENTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI DONATO FRANCESCO E MORRONE STEFANO FINO AL 26.11.2002, ARNIERI GIOVANNI FINO AL 30.6.1999 ED AL SIG. MORRONE RINALDO FRANCESCO FINO AL 31.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 55 del 5.1.1998) Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 55 del 7 gennaio 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, esaminato il reclamo dell'A.S. Trenta. contro te decisioni assunte dal Giudice . Sportivo a seguito della gara Trenta/Nuova Donnici del 23.11.1997 (Com. Uff. n. 11 del 26.11.1997), ha dichiarato inammissibile il reclamo stesso per quanto riguarda le squalifiche inflitte ai calciatori Donato Francesco, Morrone Stefano e Arnieri Giovanni, perché sottoscritto da dirigente inibito; ha confermato la sanzione irrogata al dirigente, Sig. Marrone Francesco Rinaldo, sottoscrittore del reclamo, ritenuta adeguata rispetto ai fatti accertati dalla documentazione ufficiale. Avverso tale decisione l'A.S. Trenta proponeva appello a questa C.A.F., chiedendo la revoca di tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e confermate dalla Commissione Disciplinare. Questa Commissione d'Appello Federale ribadisce, sulla base di una giurisprudenza consolidata, che, intervenuta in primo grado declaratoria di inammissibilità del reclamo, l'appello che riproponga le sole questioni di merito (così come può constatarsi in questo procedimento) deve essere respinto per il passaggio in giudicato della suddetta declaratoria. Per quanto attiene alla sanzione inflitta al Sig. Francesco Rinaldo Morrone ritiene debba essere confermata la valutazione della Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Trenta di Trenta (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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