F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA U.C. BELCASTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELCASTRO/ZAGARISE DEL 9.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 55 del 5.1 .1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA U.C. BELCASTRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
BELCASTRO/ZAGARISE DEL 9.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 55 del 5.1 .1998)
All'esito della bara Belcastro/Zagarise disputata il 9.11.1997 nell'ambito del Campionato di 2
Categoria Girone C del Comitato Regionale Calabria, terminata con il punteggio di 3 a 2, la S.S.
Zagarise proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, belle file della squadra
avversaria, non era stato schierato per l'intera durata della gara alcun calciatore nato dal 1° gennaio
1978 in poi, così violando quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria
L.N.D. e riportato nel Com. Uff. n. 2 del 5.7.1997.
II Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 26 novembre 1997, accoglieva
il reclamo, infliggendo ali U.C. Belcastro la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 2.
Avverso tale decisione proponeva appalto alla competente Commissione Disciplinare I'U.C.
Belcastro. II reclamo veniva rigettato con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 55 del 5 gennaio
1998.
Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la U.C. Belcastro. L'impugnazione in esame
è inammissibile.
Non sono stati, infatti, osservati i termini perentori indicati nell'att. 27 n. 2 lett.
a) C.G.S., per il quale i reclami avverso le decisioni degli organi disciplinari devono essere inviati a
questa C.A.F. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale
con il quale viene resa nota la decisione che si impugna.
Nel caso in esame la decisione impugnata è inserita nel Com. Uff. n. 55 del 5.1.1998 mentre
l'appello è stato inoltrato il 13.1.1998.
Né d'altra parte risulta inviata copia del reclamo alla controparte, come è prescritto dell'art. 23 n. 5
C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per
tardività, l'appello come sopra proposto dalla U.C. Belcastro e dispone l'incameramento della
relativa tassa.
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