F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 APPELLO DEL MONTEGRANARO CALCIO 1965 AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITA’ AL CALCIATORE MARINANGELI MICHELE, A NORMA DELL’ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITA’ (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D – Riunioni del 10/11 .11 .1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 APPELLO DEL MONTEGRANARO CALCIO 1965 AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITA' AL CALCIATORE MARINANGELI MICHELE, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITA' (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D - Riunioni del 10/11 .11 .1997) La società Montegranaro Calcio 1965 ha presentato appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 9/D - Riunioni del 10/11.11.1997, con la quale veniva respinto il suo reclamo avverso l'inclusione in lista di svincolo d'autorità, ex art. 109 N.O.I.F., per inattività, del calciatore Marinangeli Michele. L'appello è inammissibile per tardività. Detto appello è chiaramente intempestivo in quanto, a fronte del ricevimento in data 27.12.1997 del testo integrale della delibera della Commissione Tesseramenti, è stato inoltrato soltanto il 26.1.1998, ben oltre, quindi, il termine di 7 giorni dalla ricezione della decisione, fissato dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. per tardività, l'appello come sopra proposto dal Montegranaro Calcio 1965 di Montegranaro (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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