F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO CELANO F.C. OLIMPIA AWERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE E DELLA SQUALIFICA INFLTTTA AL CALClATORE PIERLEONI ANGELO PER 4 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 271 del 30.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO CELANO F.C. OLIMPIA AWERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE E DELLA SQUALIFICA INFLTTTA AL CALClATORE
PIERLEONI ANGELO PER 4 GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 271 del 30.5.1997)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con riferimento alla gara di spareggio tra le
seconde classificate nei campionati regionali di Eccellenza Celano F.C. Olimpia/Monturanese
disputatasi il 25.5.1997, comminava al Celano F.C. Olimpia la sanzione della squalifica del campo
di giunco per n: 4 gare in relazione ai comportamenti violenti tenuti dai propri sostenitori durante ed
alla fine della gara, nonché al calciatore Pierleoni Angelo quella della squalifica per quattro gare per
aver rivolto all'arbitro, alla notifica del provvedimento di espulsione, travi offensive e gravemente
minacciose.
Avverso tali provvedimenti reclamava il Celano F.C. Olimpia alla Commissione Disciplinare presso
detta Lega, eccependo la nullità della decisione del Giudice Sportivo "per carenza di presupposti
formali° e chiedendo, in via subordinata una congrua riduzione della sanzione irrogata.
La Commissione Disciplinare, con decisione riportata sul Com. Uff. n. 271 del 30 maggio 1997,
respingeva il reclamo.
Propone ora appello a questa C.A.F. il Celano F.C. Olimpia, reiterando le doglianze già formulate
in prima istanza.
L'appello non merita accoglimento.
Ed invero, ritiene questo Collegio di dover condividere in toto le argomentazioni addotte dai primi
giudici a supporto della decisione impugnata e, pertanto, non può neppure accedersi alla richiesta
subordinata di riduzione delle sanzioni, in quanto emerge chiaramente dalla descrizione dei fatti,
così come riportata nei rapporti degli Ufficiali di gara, la gravità degli incidenti verificatisi sugli
spalti durante tutta la gara e culminati, al temine della stessa, con il tentativo di invasione del
campo, con l'aggressione nei confronti di uno degli assistenti dell'arbitro all'interno del recinto degli
spogliatoi e con il danneggiamento dell'autovettura sulla quale aveva preso posto la tema arbitrale.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Celano F.C. Olimpia
di Celano (Aquila) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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