F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. COLONIA JULIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA S. BARBARA NURECI/COLONIA JULIA DEL 6.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 43 del 29.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. COLONIA JULIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA S. BARBARA NURECI/COLONIA JULIA DEL 6.4.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 43 del 29.5.1997) Con delibera riportata nel C.U. n. 28 del 9.4.1997, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano, in relazione alla gara S.Barbara Nureci/Colonia Julia, disputatasi il 6.4.1997 nell'ambito del Campionato di 3a Categoria, adottava le seguenti decisioni: squalifica fino al 5.4.2002 per i calciatori Antonio Uccheddu e Salvatore Pascale (entrambi del G.S. Colonia Julia), rei di gravi percosse ai danni dell'arbitro; squalifica fino al 5.4.2000 per il calciatore Massimiliano Scalas (tesserato come sopra), reo di avere colpito l'arbitro con una violenta pallonata e di averlo pesantemente ingiuriato; squalifica del calciatore Giorgio Del Vecchio (Colonia Julia) per cinque gare, avendo nel medesimo contesto gravemente offeso il Direttore di gara; ammenda di L.300.000 alla società. Su reclamo della società di appartenenza, la competente Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n.43 del 29 maggio 1997, riduceva la squalifica inflitta allo Scalas al 30.6.1998, confermando nel resto la delibera impugnata. Si appella ora a questa Commissione il G.S. Colonia Julia, il quale, mentre si rimette al giudizio della C.A.F..quanto alle posizioni Scalas e Del Vecchio, rilevando altresì che il Pascale, unico autore di atti violenti, se ne era riconosciuto colpevole, scusandosi con l'arbitro, sostiene la involontarietà di qualunque condotta aggressiva addebitabile all'Uccheddu, il quale, in sostanza, in una concitata fase di proteste verbali verso II Direttore di gara, trovandosi dinanzi a questi con le braccia allargate e avendo ricevuto una spinta da tergo, lo urtava, cagionandone involontariamente la caduta; poiché l'arbitro, rialzandosi, gli notificava l'espulsione, l'Uccheddu colpiva, non violentemente, con una mano la coscia dell'arbitro, chiedendogli se davvero lo "buttava fuori". La contrada versione dei fatti resa dall'arbitro non era credibile, in quanto, altrimenti, non si sarebbe spiegato come lo stesso Uccheddu, quale capitano della squadra, fosse poi stato convocato dal Direttore di gara nello spogliatoio, al fine di riceverne una imbarazzata spiegazione circa la decisione di interrompere la gara stessa. Chiede quindi che, anche in considerazione dello specchiato passato sportivo del calciatore, la punizione a suo carico sia congruamente ridotta. Alla odierna seduta, il legale rappresentante della società appellante, premesso che la delibera della Commissione Disciplinare veniva impugnata solo per la posizione Uccheddu, recedendo per le altre, eccepiva la violazione del diritto di difesa avvenuta dinanzi alla Commissione Disciplinare medesima, che non aveva convocato gli interessati, nonostante una esplicita richiesta in tal senso. Osserva al riguardo la C.A.F. che, avendo il G.S. Colonia Julia receduto dall'appello per tutte le decisioni diverse dalla squalifica del calciatore Uccheddu, l'eccezione oggi proposta ha una eventuale riilevanza solo riguardo costui; ma dal testo della decisione impugnata emerge che la C.D. delibera dopo avere udito il presidente e legale rappresentante del G.S. Colonia Julia, con ciò dando ampia possibilità di difesa agli . interessi della reclamante che era la società e non' personalmente il calciatore. Nel merito, l'appello (che, quanto al Del Vecchio, sarebbe comunque inammissibile, in relazione all'entità della sanzione impugnata) appare infondato. La dinamica del fatto, per quanto concerne la posizione Uccheddu, è del tutto diversamente descritta, rispetto .alla tesi oggi sostenuta, negli atti ufficiali, d'onde si evince che la caduta dell'arbitro venne cagionata non dall'Uccheddu (e di certo non involontariamente) ma dal Pascale, mentre I'Uccheddu colpì con un calcio l'arbitro a terra, procurandogli forte dolori: ed ematoma. Ne emerge confermata la dolosità e la gravità della condotta tenuta; mentre il comportamento tenuto dall'arbitro dopo il fatto, e nei termini indicati nell'atto di appello, non ha alcun riflesso sul comportamento anteatto del calciatore. La grave violenza da costui - che era anche capitano - arrecata all'arbitro è stata allora congruamente sanzionata, non meritando alcuna mitigazione. Sulle altre posizioni, abbandonate nel corso dell'odierna discussione e sostanzialmente neppure difese con l'atto di appello, non occorre spendere ulteriori considerazioni. II ricorso (inammissibile quanto al Del Vecchio) va rigettato per il resto, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Colonia Julia di Usellus (Oristano) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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