F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL POMEZIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIETI/POMEZIA DELL’ 1.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 279 del 6.6.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL POMEZIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIETI/POMEZIA DELL' 1.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 279 del 6.6.1997) La società Pomezia Calcio ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti aveva rigettato il reclamo avanzato contro l'omologazione del risultato della gara Rieti/Pomezia dell'1.6.1997. Rileva il Collegio che detto reclamo riguardava la regolarità di svolgimento della gara: ed invero, secondo il Pomezia Calcio si sarebbe verificato un errore tecnico dell'arbitro, il quale avrebbe effettuato un °recupero" inferiore a quello da lui stabilito. Ne consegue che il reclamo rientrava nella competenza del Giudice Sportivo, al quale doveva essere inoltrato con le modalità descritte all'att. 18 n. 2 C.G.S., mentre è stato erroneamente diretto alla Commissione Disciplinare. Deve pertanto trovare applicazione l'art. 27 n. 5 C.G.S., attesa la palese inammissibilità del reclamo proposto in prima istanza dal Pomezia Calcio alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti. Per questi motivi la C.A.F annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, stante l'inammissibilità del reclamo proposto dal Pomezia Calcio alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti avverso l'omologazione della gara suindicata ed ordina l'incameramento dalla tassa versata.
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