F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MANCINI RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE GIULI PIERLORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 5.6.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. MANCINI RUGGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE GIULI PIERLORENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 del 5.6.1997) Con decisione pubblicata nel C.U. n. 44 dell'8.5.1997, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche squalificava il calciatore Pielorenzo Giuli (tesserato per la S.S. Ruggero Mancini) fino al 30.6.2000, perché, essendo stato espulso dall'arbitro, gli rivolgeva gravi e reiterate offese e minacce, colpendolo poi con uno schiaffo, che gli cagionava lieve e temporaneo dolore. Su reclamo della società di appartenenza, la Commissione Disciplinare competente, con la delibera di cui al C.U. n. 48 del 5 giugno 1997, avendo l'arbitro precisato che il gesto del Giuli (il quale, se avesse voluto portargli violenza, ne avrebbe avuto la possibilità) era da qualificarsi come "schiaffetto", riduceva la sanzione a costui inflitta al 31.12.1998. Avverso tale decisione si appellava a questa Commissione la società medesima, la quale - poiché la stessa Commissione Disciplinare aveva escluso che la condotta del calciatore integrasse un atto violento, con la conseguenza che il lieve colpo ricevuto dall'arbitro doveva ritenersi involontario - chiedeva una congrua riduzione del provvedimento impugnato, anche riferendosi a casi qualificati come similari e ben diversamente puniti. L'appello è infondato. Anzitutto, l'appellante sembra dimenticare che il Giuli, espulso per recidività in ammonizioni, tenne nei confronti dell'arbitro anzitutto un contegno gravemente offensivo e minaccioso; talché, qualificare come involontario lo "schiaffetto" poi appioppato al Direttore di gara è passaggio logicamente insostenibile, giacché la dolosità della condotta non ha nulla a che fare con l'entità della violenza impegnata. Fermo restando che, schiaffo o schiaffetto che sia, sempre atto aggressivo fisicamente, e quindi violento, resta. Quanto alla circostanza che il Giuli - il quale, secondo l'arbitro, avrebbe potuto usargli ben altra violenza - se ne sia astenuto non incide sull'oggettività del fatto realmente commesso, il quale, in una con la condotta offensiva e minacciosa precedentemente tenuta da costui, è stato adeguatamente e proporzionatamente sanzionato dalla delibera impugnata, già riduttiva della precedente punizione. L'appello deve dunque essere rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi là C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Mancini Ruggero di Pioraco (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it