F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SOVODNJE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2002 INFLITTA AL CALCIATORE GORIUP MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n.40 del 4.6.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. SOVODNJE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2002 INFLITTA AL CALCIATORE GORIUP MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n.40 del 4.6.1997) La S.S. Sovodnje ha proposto a questa C.A.F. tempestivo appello avverso la sanzione della squalifica fino al 6.5.2002, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza nei ruoli federali, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale F~uli-Venezia Giulia al calciatore Goriup Massimo e confermata dalla Commissione Disciplinare presso il detto Comitato Regionale con decisione di cui al Com. Uff. n. 40 del 4 giugno 1997. La società appellante sostiene che la sanzione inflitta appare del tutto eccessiva dovendosi tenere conto della obiettiva gravità del fatto ove si considerino le continue provocazioni subite dal calciatore anche da parte dello stesso Direttore di gara. Ritiene questa Commissione che l'appello non possa essere accolto, in quanto dal referto arbitrale, peraltro non contestato dall'appellante, risulta chiaramente l'eccezionale gravità della condotta posta in essere dal Goriup. Risulta infatti che questi, dopo aver offeso pesantemente l'arbitro, lo afferrava per il collo e lo colpiva violentemente con un testata allo zigomo, provocandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue il che rendeva necessaria una successiva visita e ulteriori medicazioni presso il Pronto Soccorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Sovodnje di Savogna d'Isonzo (Gorizia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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