F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 APPELLO DEL CALCIATORE OLIVETI MARCELLO AWERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITNO DALL’A.C. CASTELLANA ALL’A.S. SANCOLOMBANO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n 23/D – Riunioni del 30/31.5.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997
APPELLO DEL CALCIATORE OLIVETI MARCELLO AWERSO LA DECLARATORIA DI
INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL PROPRIO
TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITNO DALL'A.C. CASTELLANA ALL'A.S.
SANCOLOMBANO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n 23/D - Riunioni del
30/31.5.1997)
Con atto del 10.5.1997 il calciatore Oliveti Marcello richiedeva alla Commissione Tesseramenti la
declaratoria di nullità del proprio trasferimento a titolo definitivo dalla A.C. Castellana alla A.S.
Sancolombano di cui alla lista n. 150413 del 20.10.1996.
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23/D--Riunioni del 30/31 maggio 1997, la Commissione
Tesseramenti dichiarava I'istanza inammissibile per tardività.
Propone appello dinanzi a questa. Commissione Fede.le Oliveti Marcello, reitérando la propria
richiesta.
L'appello è infondato.
Risulta agli atti che il, calciatore proponeva reclamo in data 10.5.1997 quando sin dal 30.12.1996,
data in cui riceveva la prima convocazione per visita medica, era stato posto a conoscenza del suo
trasferimento in favore dell'A.S. Sancolombano - e quindi ben oltre il termine di gg. 30 previsto
dell'art. 100 N.O.I.F. in tema di impugnazlone delle relative liste.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Oliveti Marcello
ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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