F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 26 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CALCIO MONTEFORTE CILENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONTEFORTE CILENTO/S. NICOLA CALCIO DEL 21.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 22.1..1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 26 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CALCIO MONTEFORTE CILENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO MONTEFORTE CILENTO/S. NICOLA CALCIO DEL 21.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 60 del 22.1..1998) All'esito della gara Calcio Monteforte Cilento/S. Nicola Calcio, disputata il 21.12.1997 nell'ambito del Campionato di 2°. Categoria del Comitato Regionale Campania e terminata col punteggio di 2 a 1, l'U.S. S. Nicola Calcio proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione la società ospitante aveva schierato i calciatori Capezzoli Carlo e Mondelli Donato, squalificati. La competente Commissione Disciplinare, cori delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 20 novembre 1997, infliggeva alla società Monteforte Cilento la punizione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2. Avverso tale decisione ha proposto appello la società Calcio Monteforte Cilento, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo. II gravame è fondato. . . Ed invero risulta agli atti che alla gara suindicata ebbero a partecipare i calciatori Capezzoli Carlo, nato il 15.12.1978, e Mondelli Donato, nato il 14.3.1978, e non gli,omonimi, nati entrambi nel 1973 ed entrambi squalificati alla data della partita. L'impugnata delibera va quindi annullata, con il conseguente ripristino del risultato conseguito in campo dalle due squadre. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Calcio Monteforte Cilento di Monteforte Cilento (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 - 1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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