F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 26 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’OLBIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA CALCIO/TRAPANI DEL 16.11.1997 PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2, PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA, SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.1998, INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. PUTZU MARIO, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1999 AL SIG. NIZZI SETTIMO; INIBIZIONE FINO AL 30.10.1998 AL SIG. SOTGIU FRANCESCO, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1998 AL SIG. SCUCUGIA GIOVANNI MARIA (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n.15/C-Riunione del22.1.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 26 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'OLBIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA OLBIA CALCIO/TRAPANI DEL 16.11.1997 PERDITA DELLA GARA PER 0 - 2,
PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA, SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO
FINO AL 31.12.1998, INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. PUTZU MARIO, INIBIZIONE FINO
AL 30.6.1999 AL SIG. NIZZI SETTIMO; INIBIZIONE FINO AL 30.10.1998 AL SIG. SOTGIU
FRANCESCO, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1998 AL SIG. SCUCUGIA GIOVANNI MARIA
(Delibera della C.A.F. Com. Uff. n.15/C-Riunione del22.1.1998)
La C.A.F., sul ricorso per revocazione come sopra proposto dall'Olbia Calcio di Olbia (Sassari),
ritenuto necessario effettuare accertamenti ai fini dell'ammissibilità o meno. della revocazione,
sospende il presente giudizio e rimette gli atti all'Ufficio Indagini affinché provveda ai relativi
incombenti ed in particolare ad accertare:
1) se il telegramma di dichiarazione di appello con richiesta di copia degli atti ufficiali dell'Olbia
Calcio. sia stato dettato per telefono o consegnato allo sportello dell'Ufficio Postale;
2) in caso di dettatura a mezzo telefono, giorno ed ora della telefonata;
3) giorno ed ora dell'inoltro del testo del telegramma da parte dell'Ufficio Postale ai destinatari;
4) l'orario d'ufficio del Telegrafo di Olbia.
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