F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL’A.S. SANTEGIDIESE E DEL CALCIATORE FAENZA SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.1999 INFLITTA AL DETTO CALCIATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D.- Com. Uff. n. 109 del 30.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL'A.S. SANTEGIDIESE E DEL CALCIATORE FAENZA SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.1999 INFLITTA AL DETTO CALCIATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D.- Com. Uff. n. 109 del 30.1.1998) Con appelli ritualmente proposti, la A.S. Santegidiese ed il calciatore Faenza Sandro impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui aI C.U. n. 109 pubblicato il 30 gennaio 1998, con la quale veniva rigettato il reclamo della società e confermata la sanzione della squalifica fino al 31.5.1999 inflitta dal Giudice Sportivo di detta Lega al suindicato Faenza per il comportamento irriguardoso tenuto nei confronti dell'arbitro al termine della gara Santegidiese/Guidonia del 18.1.1998. I ricorrenti chiedevano la revoca della sanzione o, quanto meno, la riduzione della squalifica, sostenendo l'estraneità del calciatore ai fatti contestatigli che dovevano, invece, essere attribuiti al dirigente Fanini Sandro. Questa Commissione ha ascoltato il Faenza, il quale ha ammesso l'addebito, chiedendo peraltro la riduzione della sanzione. II Collegio, esaminati gli atti, tenuto conto del comportamento processuale del calciatore e valutate attentamente. le circostanze che hanno caratterizzato l'accadimento dei fatti, ritiene di poter accogliere la richiesta subordinata degli appellanti di una riduzione della sanzione. Per questi motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'A.S. Santegidiese di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) e dal calciatore Faenza Sandro, in parziale accoglimento, riduce al 30.9.1998 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Faenza Sandro. Dispone la restituzione delle tasse versate.
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