F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATESE/GELBISON DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 60 del 22.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATESE/GELBISON DEL 19.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 60 del 22.1.1998) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 in data 27 novembre 1997, a seguito di reclamo della Pol. Gelbison, infliggeva alla A.P. Scafatese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato campano di Eccellenza, Girone B, disputata il 19.10.1997 tra I'A.P. Scafatese e la Pol. Gelbison, per il fatto che la società non aveva utilizzato per tutto il corso della gara due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1978, così come disposto con il C.U. n. 1 del 9 luglio 1997. Tale decisione veniva confermata, in seguito al reclamo della società Scafatese, dalla Commissione Disciplinare presso il detto Comitato con decisione riportata nel Com. Uff. n. 60 in data 22 gennaio 1998. E' necessario premettere che, avendo la Pol. Gelbison lamentato che l'altra società aveva sostituito un calciatore nato nel 1978 con altro nato nel 1977, il Giudice Sportivo convocava l'arbitro della gara, il quale riferiva che al 28' del 2° tempo I'A.P. Scafatese aveva sostituito il calciatore n. 7 Raiola Umberto con altro calciatore, che egli aveva annotato con il numero 13; dopo una decina di secondi i giocatori gli avevano richiesto di rettificare l'indicazione del numero del calciatore sostituito in quello con il numero 15. L'assistente dell'arbitro, anch'egli convocato, precisava che in sostituzione del numero 7 (nato nel 1978) era entrato in campo il calciatore n. 13 (nato nel 1977), ma dopo circa venti secondi i dirigenti della Scafatese avevano richiamato l'attenzione dell'arbitro, dicendogli di avere erroneamente indicato con il numero 13 quello che "probabilmente, di fatto, è entrato sul terreno di gioco", reca il numero 15 (nato nel 1978). A domanda precisava di "essere certo" che per una ventina di secondi aveva preso parte alla gara il calciatore n. 13. La lettura degli atti evidenzia, innanzi tutto, un contrasto tra le versioni dei due Ufficiali di gara, poiché il Direttore della gara indica in dieci secondi la presenza in campo del calciatore senza titolo, mentre il suo collaboratore afferma che tale presenza si è sostanziata in venti secondi circa. E' evidente che entrambi non hanno cronometrato il suddetto tempo e, di conseguenza, l'indicazione è soggettiva e va limitato, quindi, tra il minimo di dieci Secondi ed un massimo di venti secondi. Ciò premesso, nel ribadire il principio che spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura abbiano influenzato la gara i fatti che, non valutabili con criteri tecnici, si sono verificati in campo, con riferimento alla fattispecie ora in esame, posto che non in tutti i casi la presenza in campo di un giocatore in posizione irregolare invalida la regolarità della gara per il solo fatto che si sia verificata tale circostanza, occorre valutare caso per caso se ciò abbia avuto influenza sul risultato. La regolarità della gara risulterà inficiata solo se detto calciatore vi partecipa fattivamente, mentre una presenza passiva nell'ambito dello svolgimento della gara non può avere alcun effetto sull'esito della medesima. Poiché nel caso in esame si chiede di sovvertire il risultato acquisito in campo, si devono valutare, in termini di certezza, le modalità dell'accaduto nonché le sue conseguenze. La presenza sul terreno di giuoco di un calciatore ultradiciottenne, invece di uno di età inferiore, e come tale senza titolo, non costituisce di per sé una irregolarità tale da inficiare la competizione, ma è necessaria la prova di uri comportamento attivo del calciatore che in qualche modo possa aver inciso sulle sorti della gara. Pochi secondi non sono, di certo, sufficienti ad un calciatore per alterare in misura apprezzabile l'iter fisiologico della gara, soprattutto se non abbia avuto il tempo di intervenire agonisticamente (giocare il pallone, marcare un avversario e casì via). Alla stregua delle suesposte considerazioni, il reclamo va accolto e, conseguentemente, va annullata la decisione impugnata e va ripristinato il risultato acquisito in campo. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.P. Scafatese di Scafati (Salerno), annulla le impugnate delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato di 1 - 0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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