F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTEL MADAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA VIS SUBIACO/CASTEL MADAMA DEL 7.12.1997 (Delibera della Commissione ~ Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 64 del 29.1.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CASTEL MADAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
NUOVA VIS SUBIACO/CASTEL MADAMA DEL 7.12.1997 (Delibera della Commissione ~
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 64 del 29.1.1998)
L'A.S. Castel Madama proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regîonale Lazio in ordine alla regolarità della gara Nuova vis Subiaco/Castel Madama, disputata
per il Campionato di Promozione, Girone "B", il 7.12.1997 e terminata con il risultato di 1 - 1.
Rilevava la reclamante che alla predetta gara la A.S. Nuova Vis Subiaco aveva fatto partecipare il
calciatore Capitani Biagio in posizione irregolare, in quanto tesserato per la stagione in corso per la
Polisportiva Trevi.
La Commissione Disciplinare, rilevato che il predetto calciatore risultava svincolato dalla
Polisportiva Trevi e regolarmente tesserato per la A.S. Nuova Vis Subiaco nello stesso giorno del
6.12.1997, giorno antecedente la gara in contestazione, respingeva il reclamo (Comunicato Ufficiale
n. 64 del 29 gennaio 1998).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'A.S. Castel Madama.
La reclamante muove vari rilievi in ordine alla regolarità del tesseramento del calciatore Capitani,
sostenendo, tra l'altro, la impossibilità di accertare, stante la coincidenza di data tra lo svincolo del
calciatore dalla Polisportiva Trevi e il suo tesseramento per la A.S. Nuova Vis Subiaco, se sia
intervenuto prima lo svincolo e poi il tesseramento e non viceversa.
Deve al riguardo osservarsi che, come questa C.A.F. ha avuto già occasione di affermare, al fine di
accertare la regolarità della posizione di tesseramento di un calciatore per una determinata società
che l'ha schierato nella gara contestata, per derivarne la regolarità o la irregolarità della sua
partecipazione alla gara stessa, è rilevante la posizione di tesseramento quale risulta all'Ufficio
Tesseramento: non è dato, infatti, in sede di contestazione della regolarità della gara, eccepire sulla
validità del tesseramento o sulla regolarità delle procedure esperite per il tesseramento stesso,
chiedendo, oltretutto, al giudice adito di effettuare accertamenti al riguardo.
L'appello dall'U.S. Castel Madama, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente incameramento
della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Castel
Madama di Castel Madama (Roma) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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