F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. S. BIAGIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.1998 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA S. BIAGIO/TORREGROTTA DEL 14.12.1997 (Delibera della _ Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 29.1 .1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. S. BIAGIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.1998 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN
CLASSIFICA IN RELAZIONE ALLA GARA S. BIAGIO/TORREGROTTA DEL 14.12.1997
(Delibera della _ Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35
del 29.1 .1998)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, sulla base del rapporto arbitrale (corredato
da un rapporto supplementare) in ordine alla gara S. Biagio/Torregrotta del 14.12.1997, ha inflitto
alla S.S. S. Biagio la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2, la penalizzazione di 9
(nove) punti in classifica e la squalifica del campo sino al 31.12.1998 (Coni. Uff. n. 30 del
29.12.1997).
A seguito di reclamo della Società Sportiva S. Biagio, la Commissione Disciplinare presso. il
suddetto Comitato, sulla base degli atti ufficiali e sentita l'appellante, ha corretto, parzialmente, la
ricostruzione dei fatti tosi come ritenuto dal Giudice Sportivo. In particolare la Commissione ha
ritenuto che la gara, sulla scorta delle risultanze ufficiali, potesse considerarsi conclusa
regolarmente, in base a scelte responsabilmente assunte dal Direttore di gara (sul cui stato
psicofisico, secondo la Commissione Disciplinare, non hanno influito gli eventi registrati durante la
competizione).
AI di là di questa, pur rilevante, difformità di valutazione, la Commissione Disciplinare ha
condiviso il giudizio in ordine alla gravità dei fatti emersi sulla base degli atti ufficiali e, in
conclusione, ha annullato la sanzione della perdita della gara, ha ridotto la penalizzazione a n. 4
punti ed ha confermato la sanzione della squalifica del campo (Com. Uff. n. 35 del 29 gennaio
1998).
Con appello dinanzi a questa C.A.F., la S.S. S. Biagio ha chiesto una nuova valutazione dei fatti
concernenti la gara S. Biagio/Torregrotta, di cui è causa. In particolare la società ricorrente pone in
rilievo il comportamento positivo, in difesa dell'arbitro, tenuto dai propri dirigenti; sottolinea la con
testualità dell'intervento dei dirigenti rispetto alla aggressione subita dal Direttore di gara e mette in
luce il comportamento successivamente tenuto per la salvaguardia dell'incolumità dell'arbitro. Su
queste basi si fonda la richiesta dell'appellante di annullamento delle sanzioni inflitte o, in
subordine, di veder comminata esclusivamente la sanzione dell'ammenda con diffida a titolo di
responsabilità oggettiva.
Questa C.A.F., esaminati gli atti ufficiali ed ascoltate le deduzioni della società appellante, ritiene
persuasiva la ricostruzione degli eventi così come compiuta dalla Commissione Disciplinare. In tale
sede si è rettificato, con persuasive motivazioni, il giudizio concernente la regolarità della gara e si è
tenuto in considerazione il comportamento dei tesserati, che sia pure con ritardo, hanno posto in
essere atti (peraltro dovuti) tendenti a limitare gli effetti e le conseguenze dell'accaduto; pertanto la
decisione adottata appare esente da censure.
Per questi motivi la C:A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. S. Biagio di Terme
Vigliatore (Messina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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