F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. CASTAGNITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTAGNITO/CINZANO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 19 del 20.11.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. CASTAGNITO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA CASTAGNITO/CINZANO DEL 26.10.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 19 del
20.11.1997)
L'U.S. Castagnito ha proposto ricorso per revocazione a questa C.A.F. avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, di cui al C.U. n.
19 del 20 novembre 1997, con la quale, in accoglimento del reclamo del G.S. Cintano 91 avverso la
regolarità della gara Castagnito/Cinzano 91 del 26.10.1997, infliggeva alla società appellante le
sanzioni della punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della gara, l'ammenda di L. 300.000, nonché
l'inibizione al Dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Toppino Giuseppe, fino al 15.1.1998 e la
squalifica al calciatore Negro Giuseppe fino al 31.12.1998, in relazione alla partecipazione alla
stessa di quest'ultimo in posizione irregolare.
II ricorso è inammissibile.
Osserva infatti, in via pregiudiziale, la Commissione che la società non ha provveduto ad inviare
copia dei motivi del ricorso per revocazione alla società controparte, cast come disposto dell'art. 23
comma 5 C.G.S..
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto
dall'U.S. Castagnito di Castagnito (Cuneo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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