F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998 APPELLO DELL’UDINESE CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITA’ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SGROI DAVIDE IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D – Riunioni del 5/6.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 21/C Riunione del 5 Marzo 1998
APPELLO DELL'UDINESE CALCIO AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL
TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SGROI DAVIDE IN PROPRIO FAVORE (Delibera
della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 5/6.12.1997)
Con atto 27.10.1997 Sgroi Giovanni e Lupo Cinzia chiedevano l'annullamento del tesseramento del
proprio figlio minorenne; Sgroi Davide, in favore della Udinese Calcio S.p.A..
La Commissione Tesseramenti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del
5/6.12.1997, dichiarava l'invocata nullità e deferiva I'Udinese Calcio ed il calciatore alla
Commissione Disciplinare plesso la Lega Nazionale Professionisti, ai sensi dall'art. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale I'Udinese
Calcio, invocando il ripristino del vincolo in suo favore.
II gravame non ha fondamento.
Ed invero dal raffronto delle firme dei genitori apposte in calce all'impugnata variazione di
tesseramento con quelle certamente autentiche risultanti agli atti emerge con chiarezza l'apocrifa
delle prime.
L'appellata delibera, che su tale insuperabile dato di giudizio si fonda per poter dichiarare la nullità
dell'atto, appare pertanto esente da ogni censura.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'Udinese Calcio di
Udine e dispone l'incameramento della tassa versata.
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