F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MELE 1983 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA MELE 1983/SPORTING SIAMASPED DEL 4.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 27 del 5.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. MELE 1983 AVVERSO DECISIONE MERITO GARA MELE
1983/SPORTING SIAMASPED DEL 4.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 27 del 5.2.1998)
Con atto del 14.1.1998 I'A.C. Mele chiedeva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Liguria l'assegnazione "a tavolino" della gara Mele/Sporting Club, disputata il 4.1.1998
nell'ambito del Campionato Provinciale di 3° Categoria e terminata con il risultato di 0 a 1.
L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 5 febbraio 1998, dichiarava
inammissibile il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.C. Mele, chiedendo l'annullamento della stessa.
Osserva questa C.A.F. che la Commissione di primo grado ha dichiarato d'ufficio la inammissibilità
del reclamo perché sottoscritto dal Vice-Presidente, ritenendo quest'ultimo sfornito dei legittimi
poteri di rappresentanza.
La decisione non può essere condivisa. Ed invero il Vice-Presidente di una società, quale soggetto
vicario, sostituisce il Presidente in caso di impedimento del primo senza la necessità di un apposito
atto di delega, e la sussistenza di quell'impedimento è presunta di tal che, in mancanza di una
specifica contestazione, non può il giudice disciplinare dubitare della stessa. La illegittimità della
declaratoria comporta l'invio degli atti alla Commissione Disciplinare, a norma dall'art. 27 n. 5
C.G.S., per il giudizio di merito
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Mele 1983
di Mele (Genova) annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza
della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti di Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Liguria per l'esame di merito del reclamo proposto dalla società appellante in
data 14.1.1998 avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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