F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. NAPOLI 2000 CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI NAPOLI 2000 CALCIO/LA CELESTE DEL 16.11.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 22.1.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. NAPOLI 2000 CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
GIOVANISSIMI NAPOLI 2000 CALCIO/LA CELESTE DEL 16.11.1997 (Delibera del Giudice
Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 22.1.1998)
All'esito della gara Napoli 2000/La Celeste, disputata il 16.11.1997, nell'ambito del Campionato
Giovanissimi, Girone B, del Comitato Provinciale di Napoli, terminata col punteggio di 1a 0, la
Scuola Calcio La Celeste proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, nelle file della
squadra avversaria era stato schierato il calciatore Esposito Angelo, in posizione irregolare in
quanto non aveva ancora scontato la squalifica inflittagli al termine della precedente gara.
II competente Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 21
gennaio 1998, accoglieva il reclamo, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 2 alla Società Napoli 2000, comminava l'ammenda di L. 100.000, inibiva il
Dirigente accompagnatore, Sig. Nappo Gennaro, e l'allenatore, Sig. Bellini Umberto, fino al 20
febbraio 1998.
Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.S. Napoli 2000 Calcio, chiedendo l'annullamento
della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.
II gravame è fondato.
La questione deve essere esaminata alla luce del secondo comma dall'art. 12 C.G.S. per il quale "Le
sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto
previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 36, comma 2, del presente Codice".
II comma 11 dall'art. 12 C.G.S. prevede, che: "Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i
quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con
presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale".
II secondo comma dall'art. 36 C.G.S. recita: "... il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara
ufficiale della propria società è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del
Giudice Sportivo...".
Nella specie il calciatore Esposito non risulta essere stato espulso dal campo nel corso di una gara
ufficiale, in quanto il referto arbitrale rileva espressamente che la sua condotta scorretta aveva luogo
"al termine della partita" Monte di Procida/Napoli 2000 Calcio del 9.11.1997. La conseguente
squalifica gli è stata irrogata con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 20
novembre 1997 e, pertanto, egli ha legittimamente partecipato alla gara del 16 novembre 1997 in
quanto in tale data non aveva ancora conoscenza legale della squalifica in parola.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.
Napoli 2000 Calcio di Napoli, annulla l'impugnata delibera; ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 0
conseguito sul campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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