F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. PERANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.1.1999 INFLITTA ALL’ALLENATORE D’ORTONA ENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 21 del 7.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. PERANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.1.1999 INFLITTA ALL'ALLENATORE D'ORTONA ENZO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 7.1.1998) L'A.S. Parano Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. in data 19.1.1998 avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al C.U. n. 21 del 7 gennaio 1998, con la quale, in accoglimento del reclamo della società, veniva ridotta dal 15.11.2001 al 15.1.1999 la sanzione dell'inibizione inflitta dal Giudice Sportivo di detto Comitato (C.U. n. 14 del 13.11.1997) all'allenatore D'Ortona Enzo, in relazione alla gara del Campionato Regionale Allievi Perano Calcio/Atletico Lanciano del 2.11.1997. L'appello si appalesa inammissibile perché proposto tardivamente. Invero non è stato osservato dalla ricorrente il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera impugnata, fissato dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta della copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Parano di Perano (Chieti) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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