F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.B.C. LUNI 92 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA LUNI 92/CANALETTO DEL 18.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria Com. Uff. n. 29 del 19.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.B.C. LUNI 92 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA LUNI
92/CANALETTO DEL 18.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Liguria Com. Uff. n. 29 del 19.2.1998)
II F.B.C. Luni 92 ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, di cui al Com. Uff. n. 29 del 19 febbraio 1998;
con la quale, in parziale accoglimento del suo reclamo avverso le decisioni assunte dal competente
Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. n. 25 del 22 gennaio 1998, riduceva l'inibizione inflitta
all'allenatore Brozzi Aladino dal 18.1.2001 al 30.6.1998 e I'ammenda inflitta alla società da L.
500.000 a L. 200.000, confermando le altre sanzioni.
Chiede in questa sede il F.B.C. Luni 92 la revoca delle sanzioni delll'inibizione inflitta all'allenatore
Brozzi Aladino ed al dirigente Tosini Mino (fino al 18.1.2003) o, in subordine, una loro riduzione.
L'appello presentato dal F.B.C. Luni 92 è inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d/di C.G.S.,
per quanto attiene alla sanzione della inibizione comminata all'allenatore, Sig. Brozzi Aladino, sino
al 30.6.1998, in quanto trattasi di squalifica inferiore ai 12 mesi.
Per quanto attiene al Sig. Tosini Mino, nell'atto di appello si sostiene che le dichiarazioni rese a
chiarimento dall'arbitro, in sede di audizione dinanzi alla Commissione Disciplinare, sarebbero tali
da rendere del tutto inattendibile l'identificazione del Sig. Tosini quale protagonista dell'aggressione
contro l'arbitro.
In realtà, esaminati gli atti di causa, appare a questa C.A.F. del tutto persuasiva la valutazione
compiuta dalla Commissione Disciplinare secondo la quale sia il rapporto dell'arbitro, sia le
dichiarazioni da questi rese confermano con certezza che l'aggressione ai danni del Direttore di gara
sia stata compiuta proprio dal dirigente Tosini.
Per questi motivi la C.A.F., decidendo. in ordine all'appello come sopra proposto dal F.B.C. Luni 92
di Ortonovo (La Spezia), così provvede:
- lo dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4lett. d/di) C.G.S., per la parte inerente la
sanzione dell'inibizione fino al 30.6.1998 inflitta all'allenatore Brozzi Aladino;
- lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 18.1.2003 inflitta al Sig. Tosini
Mino,
- dispone l'incameramento della tassa versata.
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