F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. GROTTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 15.12.2001 INFLITTA AL CALCIATORE MILUZZI PASOUALINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 68 del 12.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. GROTTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 15.12.2001 INFLITTA AL CALCIATORE MILUZZI PASOUALINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 68 del 12.2.1998) L'A.C. Grotti ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata nel C.U. n. 68 del 12 febbraio 1998; con la quale, nel rigettare il reclamo della società, è stata confermata al calciatore Miluzzi Pasqualino la squalifica fino al 15.12.2001, inflittagli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Grotti/Delle Vittorie del 7.12.1997. Sostiene la società appellante che l'arbitro non avrebbe potuto riconoscere l'autore del gesto violento posto in essere nei suoi confronti (pugno alla nuca) ed avrebbe indicato uno qualsiasi dei calciatori dall'A.C. Gratti al solo scopo di ottenere attraverso la punizione un "bilanciamento della sofferenza patita". Osserva questa Commissione giudicante che quanto dichiarato dall'arbitro in sede di audizione dinanzi la Commissione Disciplinare, ove ha confermato il riconoscimento del Miluzzi quale autore del gesto di violenza, esclude l'ipotesi dell'errore di persona, sì come ventilata dalla società, e, di conseguenza, preclude ogni possibilità di riforma dell'impugnata decisione. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Gratti di Grotti (Rieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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