F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. ANGELO DEI LOMBARDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI S. ANGELO DEI LOMBARDI/BAGNOLI IRPINO DEL 3.1.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 40 del 12.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. S. ANGELO DEI LOMBARDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI S. ANGELO DEI LOMBARDI/BAGNOLI IRPINO DEL 3.1.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 12.2.1998) Alla gara S. Angelo. dei Lombardi/Bagnoli Irpino del Campionato Giovanissimi, organizzato dal Comitato Provinciale di Avellino, disputatasi il 3.1.1998, prendeva parte per la squadra del S. Angelo dei Lombardi il calciatore Cona Marco. Proponeva reclamo l'A.C. Bagnoli Irpino denunciando la posizione irregolare del predetto calciatore. II Giudice Sportivo di 2° Grado pressò il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata nel .C.U. n. 40 del 12 febbraio 1998, accoglieva il reclamo ed infliggeva: 1) all'A.S. S. Angelo dei Lombardi la punizione della perdita della gara per 0 - 2, nonché I'ammenda di L. 200.000; 2) l'inibizione fino al 15.4.1998 ai Sigg.ri Campetiello Angelo e Giammarino Gerardo, rispettivamente Dirigente accompagnatore ufficiale ed allenatore della società. Rimetteva, altresì, gli atti al Presidente del Comitato Regionale per l'eventuale deferimento. Contro tale decisione ricorre l'A.S. S. Angelo dei Lombardi che ribadisce la regolarità della posizione del calciatore. II ricorso è fondato. Invero come risulta dalla documentazione in atti (nota dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania del 19.2.1998) solo in data 12.2.1998 è pervenuta al competente Ufficio Tesseramento la richiesta di tesseramento del calciatore in questione, richiesta spedita dalla società con raccomandata del 2.1.1998. Tale puntualizzazione in fatto che evidenzia una coincidenza della data di ricevuta della richiesta di tesseramento con quella di adozione della decisione impugnata - consente, da un lato, di comprendere l'errore involontario in cui è incorsa la decisione appellata laddove ha fatto riferimento ad una realtà non aggiornata e, dall'altro, di affermare la regolarità della partecipare alla gara de qua, attesa la preesistenza del suo tesseramento rispetto alla gara contestata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. S. Angelo dei Lombardi di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 -1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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