F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. S. ANGELO DEI LOMBARDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI S. ANGELO DEI LOMBARDI/BAGNOLI IRPINO DEL 3.1.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 40 del 12.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 19 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. S. ANGELO DEI LOMBARDI AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI S. ANGELO DEI
LOMBARDI/BAGNOLI IRPINO DEL 3.1.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso
il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40
del 12.2.1998)
Alla gara S. Angelo. dei Lombardi/Bagnoli Irpino del Campionato Giovanissimi, organizzato dal
Comitato Provinciale di Avellino, disputatasi il 3.1.1998, prendeva parte per la squadra del S.
Angelo dei Lombardi il calciatore Cona Marco.
Proponeva reclamo l'A.C. Bagnoli Irpino denunciando la posizione irregolare del predetto
calciatore.
II Giudice Sportivo di 2° Grado pressò il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata nel .C.U. n. 40 del 12 febbraio 1998, accoglieva il
reclamo ed infliggeva:
1) all'A.S. S. Angelo dei Lombardi la punizione della perdita della gara per 0 - 2, nonché I'ammenda
di L. 200.000; 2) l'inibizione fino al 15.4.1998 ai Sigg.ri Campetiello Angelo e Giammarino
Gerardo, rispettivamente Dirigente accompagnatore ufficiale ed allenatore della società.
Rimetteva, altresì, gli atti al Presidente del Comitato Regionale per l'eventuale deferimento.
Contro tale decisione ricorre l'A.S. S. Angelo dei Lombardi che ribadisce la regolarità della
posizione del calciatore.
II ricorso è fondato.
Invero come risulta dalla documentazione in atti (nota dell'Ufficio Tesseramento del Comitato
Regionale Campania del 19.2.1998) solo in data 12.2.1998 è pervenuta al competente Ufficio
Tesseramento la richiesta di tesseramento del calciatore in questione, richiesta spedita dalla società
con raccomandata del 2.1.1998.
Tale puntualizzazione in fatto che evidenzia una coincidenza della data di ricevuta della richiesta di
tesseramento con quella di adozione della decisione impugnata - consente, da un lato, di
comprendere l'errore involontario in cui è incorsa la decisione appellata laddove ha fatto riferimento
ad una realtà non aggiornata e, dall'altro, di affermare la regolarità della partecipare alla gara de
qua, attesa la preesistenza del suo tesseramento rispetto alla gara contestata.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. S.
Angelo dei Lombardi di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), annulla l'impugnata delibera,
ripristinando, altresì, il risultato di 2 -1 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone la
restituzione della relativa tassa.
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