F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELLA POLISPORTIVA GELBISON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GELBISON/PAGANESE 1926 DEL 21.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. ci. 68 del 19.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELLA POLISPORTIVA GELBISON AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GELBISON/PAGANESE 1926 DEL 21.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. ci. 68 del 19.2.1998) L'arbitro della gara Gelbison/Paganese, in programma il 21.12.1997 a Vallo della Lucania nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere l'incontro al 25' del secondo tempo "per sopraggiunta oscurità", quando gli ospiti conducevano lo stesso col punteggio di due a uno. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 56 dell'8 gennaio 1998, infliggeva alla Pol. Gelbison la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2, imputandole di avere dolosamente omesso l'uso dell'impianto di illuminazione artificiale. La competente Commissione Disciplinare confermava la decisione (Coni. Uff. n. 68 del 19 febbraio 1998). Propone appello la Polisportiva Gelbison invocando la ripetizione della gara. II gravame è fondato. Ed invero risulta agli atti che l'impianto di illuminazione, di recente installato, non era ancora abilitato all'uso; risulta altresì che nessun addebito può essere mosso alla reclamante, che peraltro aveva ottenuto la prescritta omologazione federale del campo senza che nello stesso fosse prevista alcuna attrezzatura destinata ad illuminarlo. Va quindi disposto il recupero della gara previo annullamento delle contestate delibare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Gelbison di Vallo della Lucania (Salerno), annulla le delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, disponendo il recupero della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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