F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1997/98 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTEVARCHI/LIVORNO CALCIO DEL 25.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 132/C dell’11.3.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA 1997/98 INFLITTALE, A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO IN
RELAZIONE ALLA GARA MONTEVARCHI/LIVORNO CALCIO DEL 25.1.1998 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 132/C
dell'11.3.1998)
Con atto del 13 febbraio 1998 il Procuratore Federale disponeva il deferimento alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C dell'A.S. Livorno Calcio per rispondere, a titolo
di responsabilità presunta, dell'illecito sportivo di cui agli articoli 2, commi 1 e 3, e 6, comma 5,
C.G.S. "posto in essere, a suo vantaggio, da persone ad essa estranee in parte rimaste sconosciute,
per avere le stesse compiuto atti diretti ed alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
Mohtevarchi/Livorno del 25 gennaio 1998".
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 132JC dell'11 marzo 1998, la Commissione Disciplinare
infliggeva all'A.S. Livorno Calcio la penalizzazione di punti quattro in classifica, da scontarsi nel
campionato in corso.
Avverso detta decisione la sócietà ha proposto reclamb a questa C.A.F., in sintesi deducendo
l'erronea valutazione delle risultanze processuali e concludendo per il proscioglimento dall'addebito,
con la conseguente revoca della sanzione inflitta.
II ricorso va rigettato.
Osserva il Collegio che nessun dubbio può sussistere sulla riconducibilità dei ferii accertali al
paradigma dell'illecito sportivo, essendosi trattato di atti diretti ad alterare lo svolgimento od il
risultato di una gara.
Gli elementi acquisiti, riassunti nella dettagliata relazione dell'Ufficio Indagini a conclusione
dell'attività espletata, e più.ancora l'attenta ricostruzione delle conversazioni telefoniche intercorse
tra i protagonisti della vicenda, quale è contenuta nelle pagine della decisione impugnata,
forniscono in proposito un quadro di assoluta certezza.
Le censure contenute nei motivi di appello non hanno, pertanto, altro valore che quello di mere
allegazioni difensive.
E così, poiché ciò che viene in considerazione ai fini della punibilità dell'illecito è il compimento di
azioni astrattamente idonee alla verificazione dell'evento, non si vede come possa negarsi tale
caratteristica di idoneità alla proposta inoltrata dall'arbitro Ferrarini, per conto del "Franco" e della
"parte interessata" (?), al collega Baglioni, designato a dirigere la gara Montevarchi/Livorno. Tale
proposta rivestiva tutti i connotati della corruzione, essendo ben chiari, malgrado l'uso di linguaggio
talora criptato, i riferimenti alla gara, alla somma disponibile e alle modalità di corresponsione,
nonché alla società da favorire. E' vero che non tutti gli elementi della vicenda sono venuti
completamente alla luce, anche per la censurabile reticenza dei protagonisti nel fornire i nominativi
o indicazioni atte all'identificazione del "Franco" - frequentatore abituale del ristorante di Baglioni e
per ammissione di questi introdotto nell'ambito del calcio e interessato del "mondo arbitrale", dell'
"amico...parte interessata", infine del "nostro colle ... amico" (come lo definisce Baglioni nella
telefonata con Ferrarini del 24 gennaio) -; tuttavia siffatte lacune non intaccano lo spessore del
materiale probatorio raccolto e quindi le conclusioni, che il Collegio sottoscrive, alle quali è
pervenuta la Commissione Disciplinare.
Altrettanto certa appare, come già accennato, la riferibilità in favore del Livorno delle condotte
illecite poste in essere, e ciò per le esplicite dichiarazioni rese all'inquirente dal Ferrarini, secondo il
quale l'accordo mirava ad avvantaggiare "gli esterni" (cioè la squadra che in quella gara giocava in
trasferta), così come i medesimi "esterni" meritavano poi di essere puniti una volta sfumato il
pagamento promesso.
Provato il fatto illecito e la sua riferibilità al Livorno, l'ultimo tema di discussione riguarda la
presunzione di responsabilità che grava sulla società. Anche su questo punto la decisione di primo
grado merita conferma. L'appellante invoca l'esimente del "fondato e serio dubbio" che essa non
abbia partecipato all'illecito e lo abbia ignorato, richiamando in proposito anche il proscioglimento
per "insufficienza di prove", come previsto nell'abrogato codice di procedura penale.
Rileva in proposito il Collegio che la giurisprudenza sportiva ha ripetutamente affermato che
condizione necessaria per l'operatività dell'esimente è la rigorosa acquisizione di elementi che
abbiano una tale apparenza di veridicità da ingenerare ragionevole perplessità, da intendersi non
come fatto psicologico dell'organo giudicante, bensì come situazione che rispecchi una obiettiva
incertezza di risultanze processuali.
In altri termini, occorrono dati particolari che si pongano in posizione alternativa alla presunzione di
responsabilità, il che nella specie non si verifica.
Da nessun atto del procedimento sorge il suddetto "fondato e serio dubbio", né l'appellante società,
oltre il semplice diniego di avere commesso o voluto il fatto illecito, ha fornito alcuna convincente
prova in proposito, del tutto irrilevanti apparendo ai fini del decidere le deposizioni testimoniali
assunte.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Livorno Calcio di
Livorno e dispone l'incameramento della tassa versata.
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI
PROPRIO DEFERIMENTO, A CARICO DEI SIGG.RI BERRETTA LIBERO E ARINGHIERI
ROMANO, TESSERATI DELL' A.C. MOBILIERI PONSACCO, PER VIOLAZIONE DELL'
ART.1COMMA1.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE, E
DELL'A.C. MOBILIERI PONSACCO, AI SENSI DELL' ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 166/C del
22.4.1998)
II Procuratore Federale ha preannunciato appello a questa C.A.F., avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 166/C del 22 aprile 1998, notificata agli interessati il 27.4.1998, conseguente al proprio
deferimento a carico dei Sigg.ri Berretta Libero e Aringhieri Romano, per violazione dall'art. 1
comma 1 C.G.S. in relazione all'att. 24 dello Statuto Federale, e dall'A.C. Mobilieri Ponsacco, ai
sensi dall'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., richiedendo nel contempo copia degli atti ufficiali.
II ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché, alla ricezione degli ani, il Procuratore
Federale non ha dato seguito con l'invio dei motivi di appello. Per i suesposti motivi la C.A.F.
dichiara inammissibile, ai sensi dall'art.27
n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti,
l'appello come sopra proposto dal Sig. Procuratore Federale.
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