F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA BISACCESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAUDINA P. CASALE/BISACCESE DEL 19.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 71 del 26.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POLISPORTIVA BISACCESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAUDINA P. CASALE/BISACCESE DEL 19.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 26.2.1998) La Pol. Bisaccese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 71 del 26 febbraio 1998, che ha dichiarato inammissibile, per tardività, a norma dall'art. 37 comma 4 C.G.S., il suo reclamo in merito alla gara Caudina P. Casale/Bisaccese del 19.1.1998, valevole per il Campionato Regionale Juniores. Chiede in questa sede l'appellante "il riesame del ricorso in oggetto", avendo rilevato nella decisione dei primi giudici "le sottoelencate incongruenze": a) "la gara in oggetto è stata disputata il 19.1.1998 e non il 15.1.1998"; b) il ricorso alla Commissione Disciplinare è stato proposto "per posizione irregolare del calciatore Melucci Fabio della Pol. Caudine P. Casale", ed è stata inoltrato in data 27.1.1998 e, quindi, entro il termine regolamentare di 15 giorni fissato dal comma 3 dall'art. 37 C.G.S.. L'appello merita accoglimento. Ed invero, osserva il Collegio come le doglianze della società appaiano fondate, posto che dagli atti ufficiali risulta, in effetti, che la gara in contestazione ebbe a disputarsi il 19.1.1998 e non il 15.1.1998; risulta, altresì, che il reclamo dinanzi la Commissione Disciplinare è stato inoltrato in data 27.1.1998 e, quindi, entro il termine regolamentare di 15 giorni dalla data di svolgimento della gara previsto, per i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte a gara, dal 3° comma dall'art. 37 C.G.S.. Sono quindi insussistenti i motivi che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità da parte dell'Organo di prima istanza. Per quanto sopra esposto la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Bisaccese di Bisaccia (Avellino), annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito del reclamo proposto dalla società appellante in data 27.1.1998 avverso la regolarità della suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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