F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ORATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JELSI/ORATINO DEL 18.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 61 del 19.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ORATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JELSI/ORATINO DEL 18.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 61 del 19.2.1998) L'arbitro della gara Jelsi/Oratino, disputata il 18.1.1998 nell'ambito del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Molise, riferiva nel proprio rapporto che al 21' del primo tempo Cappelletti Mario, calciatore della Polisportiva. Jesi, aveva reagito alla sua decisione di espellerlo dal campo aggredendolo e colpendolo con un calcio all'anca destra; che non aveva subito danni fisici, ma provato solo dolore; che, invitato a riprendere la direzione della gara; aveva ritenuto di desistere, non permettendolo le sue condizioni psicologiche. II Giudice Sportivo del Comitato Regionale Molise, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 22.1.1998, ordinava la ripetizione della gara. Ricorreva I'U.S. Oratino, invocando l'aggiudicazione della gara ex art. 7 n. 1 C.G.S.. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 19 febbraio 1998, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello l'U.S. Oratino, reiterando la propria richiesta. L'appello è infondato. Ed invero risulta agli atti che il denunciato episodio di intemperanza non ebbe effetti menomanti sull'arbitro, e che fu in pratica un fatto isolato, non contornato da situazioni tali da lasciar temere altre pregiudizievoli conseguenze, di tal che affrettata ed ingiustificata appare la decisione di sospendere definitivamente lo svolgimento dell'incontro. L'impugnata delibera, in tali sensi motivata, appare pertanto esente da censure. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa, Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla U.S. Oratino di Oratino (Campobasso) e ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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