F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. RINASCITA MARIGLIANELLA/MARIGLIANESE DEL 4.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 68 del 19.2.1998).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. RINASCITA MARIGLIANELLA/MARIGLIANESE DEL 4.1.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n.
68 del 19.2.1998).
Il giorno 4.1.1998 si svolgeva a Brusciano la gara tra l'U.S. Rinascita Mariglianella e l'U.S.
Mariglianese, valida per il Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Campania. L'arbitro
riferiva che al 38' minuto del primo tempo, quando il punteggio era fermo sullo 0 - 0, decretava
l'espulsione per doppia ammonizione del calciatore Di Crescenzo Antonio della Rinascita
Mariglianella; alla notifica del provvedimento questi gli si avvicinava ingiuriandolo pesantemente e
minacciandolo, quindi lo colpiva con un violento schiaffo al volto causandogli fortissimo dolore,
infine lo spintonava più volte. Nel frattempo Cucca Giovanni, altro calciatore della Rinascita
Mariglianella, bloccava le mani dell'arbitro per impedirgli di dare corso all'espulsione e proferiva
anch'egli espressioni gravemente minacciose, mentre subito dopo l'allenatore e altri calciatori della
stessa squadra aggredivano il Direttore di gara sia verbalmente con frasi di minaccia, che con
violentissimi spintoni sul petto, che gli procuravamo altro dolore. La tensione creatasi in campo per
effetto dei comportamenti sopra descritti si rifletteva negli spettatori e l'arbitro
notava che diverse persone tentavano di penetrare sul terreno di giuoco, una delle quali, che si
dirigeva correndo verso di lui, veniva bloccata dallé Forze.dell'Ordine. A quel punto l'arbitro,
valutata la situazione, decideva di proseguire la gara "pro-forma": L'incontro terminava con il
punteggio di 3-1 a favore dall'U.S. Rinascita Mariglianella, alla quale peraltro il Giudice Sportivo,
esaminati gli atti ufficiali,
infliggeva la punizione sportiva della pèrdita della gara con il puntéggio di 0-2. Tale delibera veniva
confermata dalla Commissione Disciplinare e contro La decisione I'U.S. Rinascita Mariglianella ha
proposto appello a questa C.A.F. Ricalcando pedissequamente le argomentazioni poste a base del
reclamo alla Commissione Disciplinare, l'appellante insiste nella richiesta di ripetizione
dell'incontro" ritenendo del tutto ingiustificata la decisione dell'arbitro di proseguire la gara "proforma".
Rileva la C.A.F. che il gravame non può trovare accoglimento.
Rientra nei poteri dell'arbitro (art. 64 n. 2 N.O.I.F.), quando non ritenga di interromperla, far
proseguire la gara "pro-forma" per fini cautelativi, una volta che si stanò verificati fatti. che. a suo
giudizio, appaiono pregiudizievoli della propria incolumità.
Di tale potere l'arbitro ha fatto corretta applicazione nel caso di cui ci si occupa.
Basti pensare che il Direttore di gara è stato oggetto di gravi e reiterati episodi di violenza da parte
di diversi tesserati della società Rinascita Mariglianella, nonché della minaccia di invasione del
campo, sicché era concreta la situazione di pericolo della propria incolumità, a salvaguardia della
quale, considerata la situazione ambientale dettagliatamente descritta nel supplemento di referto,
non restava altra via se non quella prescelta.
In conclusione, per le ragioni espresse nel provvedimento del Giudice Sportivo e fatte proprie dalla
Commissione Disciplinare, che questa C.A.F. condivide, la decisione di proseguire la gara "protorma"
è sopportata dai presupposti in fatto che la norma esige dover sussistere ed appare pertanto
incensurabile.
Alla reiezione dell'appello deve conseguire l'incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Rinascita
Mariglianella di Mariglianella (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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