F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. RINASCITA MARIGLIANELLA/MARIGLIANESE DEL 4.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 68 del 19.2.1998).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. RINASCITA MARIGLIANELLA/MARIGLIANESE DEL 4.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 19.2.1998). Il giorno 4.1.1998 si svolgeva a Brusciano la gara tra l'U.S. Rinascita Mariglianella e l'U.S. Mariglianese, valida per il Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Campania. L'arbitro riferiva che al 38' minuto del primo tempo, quando il punteggio era fermo sullo 0 - 0, decretava l'espulsione per doppia ammonizione del calciatore Di Crescenzo Antonio della Rinascita Mariglianella; alla notifica del provvedimento questi gli si avvicinava ingiuriandolo pesantemente e minacciandolo, quindi lo colpiva con un violento schiaffo al volto causandogli fortissimo dolore, infine lo spintonava più volte. Nel frattempo Cucca Giovanni, altro calciatore della Rinascita Mariglianella, bloccava le mani dell'arbitro per impedirgli di dare corso all'espulsione e proferiva anch'egli espressioni gravemente minacciose, mentre subito dopo l'allenatore e altri calciatori della stessa squadra aggredivano il Direttore di gara sia verbalmente con frasi di minaccia, che con violentissimi spintoni sul petto, che gli procuravamo altro dolore. La tensione creatasi in campo per effetto dei comportamenti sopra descritti si rifletteva negli spettatori e l'arbitro notava che diverse persone tentavano di penetrare sul terreno di giuoco, una delle quali, che si dirigeva correndo verso di lui, veniva bloccata dallé Forze.dell'Ordine. A quel punto l'arbitro, valutata la situazione, decideva di proseguire la gara "pro-forma": L'incontro terminava con il punteggio di 3-1 a favore dall'U.S. Rinascita Mariglianella, alla quale peraltro il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, infliggeva la punizione sportiva della pèrdita della gara con il puntéggio di 0-2. Tale delibera veniva confermata dalla Commissione Disciplinare e contro La decisione I'U.S. Rinascita Mariglianella ha proposto appello a questa C.A.F. Ricalcando pedissequamente le argomentazioni poste a base del reclamo alla Commissione Disciplinare, l'appellante insiste nella richiesta di ripetizione dell'incontro" ritenendo del tutto ingiustificata la decisione dell'arbitro di proseguire la gara "proforma". Rileva la C.A.F. che il gravame non può trovare accoglimento. Rientra nei poteri dell'arbitro (art. 64 n. 2 N.O.I.F.), quando non ritenga di interromperla, far proseguire la gara "pro-forma" per fini cautelativi, una volta che si stanò verificati fatti. che. a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della propria incolumità. Di tale potere l'arbitro ha fatto corretta applicazione nel caso di cui ci si occupa. Basti pensare che il Direttore di gara è stato oggetto di gravi e reiterati episodi di violenza da parte di diversi tesserati della società Rinascita Mariglianella, nonché della minaccia di invasione del campo, sicché era concreta la situazione di pericolo della propria incolumità, a salvaguardia della quale, considerata la situazione ambientale dettagliatamente descritta nel supplemento di referto, non restava altra via se non quella prescelta. In conclusione, per le ragioni espresse nel provvedimento del Giudice Sportivo e fatte proprie dalla Commissione Disciplinare, che questa C.A.F. condivide, la decisione di proseguire la gara "protorma" è sopportata dai presupposti in fatto che la norma esige dover sussistere ed appare pertanto incensurabile. Alla reiezione dell'appello deve conseguire l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Rinascita Mariglianella di Mariglianella (Napoli) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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