F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. COLLATlNO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MINORENNE DE LUCIA CARMINE ED IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 18/D Riunioni del 24/25.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 20 Marzo 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. COLLATlNO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MINORENNE DE LUCIA CARMINE ED IL DEFERIMENTO DISPOSTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 18/D Riunioni del 24/25.1.1997) Con atto del 14.12.1996 la Sig. ra Vincenza Morrone adiva la Commissione Tesseramenti per ottenere I'.annullamento del tesseramento del figlio De Lucia Carmine nato il 2.7.1980, in favore del G.S. Collatino, dichiarando di non aver mai firmato il relativo modulo federale. La Commissione adita, con decisione inserita nel C.U. n 18/D - Riunioni del 24l25 gennaio 1997, accoglieva II reclamo, annullava d tesseramento e deferiva la società ed il calciatore alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, ex art. 1, comma 1, C.G.S.. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dal G.S. Collatino che con un ampia serie di considerazioni chiede la riforma della decisione stessa. L'appello non può trovare accoglimento Invero tutti gli interrogativi che la società reclamante si pone certamente sollevano questioni di rilievo, che peraltro chiamano in causa l'impostazione stessa della normativa vigente e, segnatamente, sollecitano una maggiore avvedutezza da parte delle società sui comportamenti a volte non lineari dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni di tesseramento, le cui conseguenze sono peraltro, ovviabili sul piano dei fatti appunto con maggiore attenzione e diligenza da parte degli uffici delle società. Ciò premesso sta di fatto che la società reclamante non ha portato in questa sede nessun elemento idoneo, ad intaccare il dato obiettivo su cui si fonda la decisione impugnata, concretatesi nella constatazione, corroborata da documenti costituenti fonte di prova privilegiata, che Ia firma apposta sul modulo federale non è quella della madre del calciatore. E tanto basta a ritenere corretta in tutte le sue implicazioni, che prescindono all'imputabilità del falso per essere collegate al solo dato storico dell' esistenza di un falso. la decisione impugnata. Per questi motivi la C A F respinge l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Collarino di Roma ed ordina l' incameramento della relativa tassa.
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