F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPORTING TORINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING TORINO/BORGOTORRE DELL’1.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 37 del 19.3.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPORTING TORINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING TORINO/BORGOTORRE DELL'1.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 37 del 19.3.1998) A seguito di reclamo proposto dell'U.S. Borgotorre avverso la regolarità della gara Sporting Torino/Borgotorre, svoltasi l'1.3.1998 per il Campionato di 1a Categoria, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta infliggeva al F.C. Sporting Torino la punizione sportiva della perdita della gara, avendo accertato che alla medesima aveva partecipato il calciatore Francesco Di Donna, precedentemente squalificato per cinque gare, come da decisione de[ Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 34 del 26.2.1998 (cfr. C.U. n. 37 del 19 marzo 1998). Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. il F.C. Sporting Torino, il quale rilevava che la squalifica era stata riportata dal Di Donna in relazione al Campionato Regionale Juniores, per cui, alla stregua del disposto dell'art. 36 C.G.S., il medesimo poteva essere utilizzato nel Campionato di 1a Categoria, che si svolgeva la domenica (al contrario di quello juniores che veniva disputato il sabato). L'appello è fondato. L'art. 36 comma 1 C.G.S. stabilisce, infatti, che un calciatore squalificato deve scontare la punizione ricevuta belle gare ufficiali disputate dalla squadra nella quale giocava quando si è determinata la violazione disciplinare che ha comportato la punizione; nel caso del Di Donna, egli era certamente inibito a disputare gare del Campionato Regionale Juniorès per tutta la durata della squalifica. La norma ora citata; peraltro, prosegue affermando che il calciatore squalificato non può neppure prendere parte, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nei giorni in cui deve scontare la squalifica: ovvero, nella fattispecie, alle gare che venivano svolte nel giorno di sabato, nel quale il Campionato Regionalè Juniores si svolge (come emerge dalle date riportate nel C.U. che lo riguarda); è peraltro legittimato a partecipare a gare delle altre dette squadre, che si svolgano in giorni diversi. Nel caso in esame, poiché la gara del Campionato di 1a Categoria ha avuto luogo di domenica, l'impiego del Di Donna era perfettamente regolare. Ne consegue che la delibera l'impugnata (la quale comprende anche una ulteriore punizione per il Di Donna, l'ammenda di L. 300.000 a carico della società e l'inibizione fino al 24.5.1998 del Dirigente accompagnatore Francesco Greco) deve essere annullata, ripristinandosi. il risultato della gara Sporting Torino/Borgotorre acquisito sul campo. Va restituita la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Sporting Torino di Torino, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 1 acquisito in scampo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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