F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPORTING TORINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING TORINO/BORGOTORRE DELL’1.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 37 del 19.3.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. SPORTING TORINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
SPORTING TORINO/BORGOTORRE DELL'1.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 37 del 19.3.1998)
A seguito di reclamo proposto dell'U.S. Borgotorre avverso la regolarità della gara Sporting
Torino/Borgotorre, svoltasi l'1.3.1998 per il Campionato di 1a Categoria, la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta infliggeva al F.C. Sporting
Torino la punizione sportiva della perdita della gara, avendo accertato che alla medesima aveva
partecipato il calciatore Francesco Di Donna, precedentemente squalificato per cinque gare, come
da decisione de[ Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. n. 34 del 26.2.1998 (cfr. C.U. n. 37 del 19
marzo 1998).
Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. il F.C. Sporting Torino, il quale rilevava che la
squalifica era stata riportata dal Di Donna in relazione al Campionato Regionale Juniores, per cui,
alla stregua del disposto dell'art. 36 C.G.S., il medesimo poteva essere utilizzato nel Campionato di
1a Categoria, che si svolgeva la domenica (al contrario di quello juniores che veniva disputato il
sabato).
L'appello è fondato.
L'art. 36 comma 1 C.G.S. stabilisce, infatti, che un calciatore squalificato deve scontare la
punizione ricevuta belle gare ufficiali disputate dalla squadra nella quale giocava quando si è
determinata la violazione disciplinare che ha comportato la punizione; nel caso del Di Donna, egli
era certamente inibito a disputare gare del Campionato Regionale Juniorès per tutta la durata della
squalifica.
La norma ora citata; peraltro, prosegue affermando che il calciatore squalificato non può neppure
prendere parte, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nei giorni in cui deve scontare la
squalifica: ovvero, nella fattispecie, alle gare che venivano svolte nel giorno di sabato, nel quale il
Campionato Regionalè Juniores si svolge (come emerge dalle date riportate nel C.U. che lo
riguarda); è peraltro legittimato a partecipare a gare delle altre dette squadre, che si svolgano in
giorni diversi. Nel caso in esame, poiché la gara del Campionato di 1a Categoria ha avuto luogo di
domenica, l'impiego del Di Donna era perfettamente regolare.
Ne consegue che la delibera l'impugnata (la quale comprende anche una ulteriore punizione per il
Di Donna, l'ammenda di L. 300.000 a carico della società e l'inibizione fino al 24.5.1998 del
Dirigente accompagnatore Francesco Greco) deve essere annullata, ripristinandosi. il risultato della
gara Sporting Torino/Borgotorre acquisito sul campo.
Va restituita la tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal F.C. Sporting
Torino di Torino, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 1 acquisito in
scampo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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