F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CALDINE AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LUIS FERNANDO D’AMATO ED IL DEFERIMENTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 19.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CALDINE AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LUIS FERNANDO D'AMATO ED IL DEFERIMENTO A PROPRIO CARICO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 19.2.1998) La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24/D - Riunione del 19 febbraio 1998, ha annullato il tesseramento del calciatore D'Amato Luis Fernando sottoscritto in favore della società G.S. Caldine, datato 22.8.1997, perché ha ritenuto che la firma apposta dal padre, D'Amato Antonio, sulla relativa richiesta era falsa. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Caldine, la quale ha motivato che il calciatore suddetto era tesserato con essa da ben tre anni; il cartellino annuale n. 440568 era stato consegnato alla madre di lui per i necessari adempimenti ed ella lo aveva restituito debitamente completo con le firme di entrambi i genitori del minore; l'irregolarità, pertanto, andava cercata unicamente tra i familiari del calciatore e la società non poteva essere tacciata di negligenza. Ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento della decisione impugnata. II reclamo è infondato e va respinto. Premesso che la società reclamante non ha contestato la falsità della firma del padre del calciatore, va osservato che I'art. 29 N.O.I.F. nel fare riferimento alla "potestà genitoriale" comporta un vincolo limitativo all'assunzione di obbligazioni di carattere generale del minore e, quindi, è necessario il consenso congiunto di entrambi i genitori per la scelta dell'indirizzo sportivo e della società cui il minore intende appartenere. La disposizione in esame è stata integrata dalla circolare della F.I.G.C. del 2 novembre 1988, che ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale, avendo impartito disposizioni sull'obbligatorietà delle firme di entrambi i genitori. La falsità della firma di uno di costoro è equiparata alla mancanza della sua volontà e di conseguenza come non apposta. A nulla rileva poi eccepire in questa sede la buona fede della società, come è stato opposto dalla reclamante, perché al giudice del tesseramento nel caso in esame era demandato il compito di accertare la regolarità formale dell'atto. Essa potrà essere valutata, positivamente o negativamente, nel giudizio disciplinare cui è stata rinviata la società. La tassa di reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Caldine di Caldine (Firenze) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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