F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOIANO/MILAN SANNIO DEL 25.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 71 del 26.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MILAN SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOIANO/MILAN SANNIO DEL 25.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 26.2.1998) A seguito di reclamo proposto dalla S.S.C. Moiano, avverso la regolarità della gara Moiano/Milan Sannio, disputata il 25.1.1998 per il Campionato di 1a Categoria, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata nel C.U. n. 71 del 26 febbraio 1998, applicava ai danni dell'A.C. Milan Sannio la sanzione sportiva della perdita della gara. Osservava, infatti, la Commissione Disciplinare che i calciatori Osvaldo Acconcio e Franco Panza, entrambi tesserati per il Milan Sannio, erano stati squalificati per una gara, come da C.U. n. 68 del 15.1.1998, ed avrebbero dovuto scontare la squalifica in quella successiva, disputata con la società Alba Sant'Agata il 17.1.1998. Effettivamente i due non furono impiegati nella gara da ultimo indicata, che però, sospesa dall'arbitro, non venne omologata dal Giudice Sportivo (e, dopo alterne vicende, ne sarebbe stata ordinata la ripetizione). Conseguentemente, non avendo l'incontro del 17.1.1998 avuto un valido risultato, la squalifica non poteva ritenersi scontata in tale occasione; di conseguenza, l'impiego dei due calciatori nella gara contro il Moiano doveva ritenersi irregolare, ai sensi dall'art. 12 comma 4 C.G.S.. Avverso tale provvedimento ricorreva a questa C.A.F. l'A.C. Milan Sannio, che lamentava una errata lettura della norma da ultimo citata, la quale, nel caso di annullamento di gare, fa obbligo al calciatore squalificato di scontare la punizione in quella immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. La S.S.C. Molano ha presentato controdeduzioni scritte. L'appello è fondato, sulla base di una corretta lettura dall'art. 12 comma 4 C.G.S., secondo il quale è vero che le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si intendono scontate, sono solo quelle che hanno prodotto un risultato valido, e ciò non può dirsi per l'incontro Milan Sannio/Alba Sant'Agata, svoltosi la domenica successiva alla inflizione della squalifica all'Acconcio e al Panza, non omologato dal Giudice Sportivo, che lo aveva dato perso ad entrambe le squadre, ma che, in definitiva, è stato fatto ripetere dalla Commissione Disciplinare che le stesse avevano adito. Posto, tuttavia, che i due dovessero ancora scontare la giornata di squalifica, non può affermarsi che ciò dovesse avvenire in occasione della gara immediatamente successiva, dal momento che la seconda parte del comma citato chiarisce che, quando la gara sia stata annullata dall'Organo disciplinare, la punizione va espiata "nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo" e non già in quella immediatamente successiva alla gara annullata. La ratio della norma è del resto chiara: la posizione del calciatore non può dipendere dai tempi tecnici occorrenti al completamento della procedura disciplinare, con la paradossale conseguenza di un suo impedimento a disputare gare stabilito non già da una delibera dell'organo competente, ma da un semplice e soggettivo giudizio circa la regolarità o irregolarità della gara nella quale la utilizzazione del calciatore squalificato non è avvenuta, proprio in ragione di fargli scontare la punizione. Ne consegue che la partecipazione dell'Acconcio e del Panza alla gara Moiano/Milan Sannio deve ritenersi regolare e che la delibera impugnata va annullata, ripristinandosi il risultato acquisito sul campo. Va restituita la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Milan Sannio di Benevento, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0 -2 acquisito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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