F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. POL. PREZIOSISSIMO SANGUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE FALANGA ANTONIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Atiività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 39 del 5.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 16 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. POL. PREZIOSISSIMO SANGUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE FALANGA ANTONIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Atiività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 39 del 5.2.1998) La Polisportiva Preziosissimo Sangue ha proposto appello a questa C.A.F. in data 4.3.1998 avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 pubblicato il 5 febbraio 1998, con la quale, in parziale accoglimento del proprio reclamo, veniva ridotta dal 31.12.2000 al 31.12.1999 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falanga Antonio per i fatti avvenuti nel corso della gara Preziosissimo Sangue/Don Guanella del 18.12.1997. L'appello è palesemente intempestivo non essendo stato proposto entro il termine perentorio previsto dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., di 7 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la delibera impugnata e, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla S.C. Pol. Preziosissimo Sangue di Torce del Greco (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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