F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. INZAGO CASSA RURALE ART. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO UNDER 21 INZAGO CASSA RURALE ART./S BERNARDO DEL 21.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 34 del 19.3.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. INZAGO CASSA RURALE ART. AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CAMPIONATO UNDER 21 INZAGO CASSA RURALE ART./S BERNARDO DEL
21.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia -
Com. Uff. n. 34 del 19.3.1998)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con decisione pubblicata in
darà 19.3.1998 (Comunicato Ufficiale n. 34), accogliendo il reclamò dall'U.S. S. Bernardo ha
inflitto all'A.S. Inzago Cassa Rurale Art. la perdita della gara Inzago/S. Bernardo del 21.2.1998 sul
presupposto che alla stessa aveva partecipato il calciatore Riva Andrea benché squalificato.
Avverso detta decisione ha proposto appello a questa C.A.F. l'A.S. Inzago Cassa Rurale deducendo
che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, il calciatore Riva Andrea che
aveva partecipato alla gara di cui sopra non aveva subito alcuna squalifica, per cui era in posizione
del tutto regolare.
Assume che la Commissione Disciplinare era incorsa in errore, in quanto il calciatore,
precedentemente squalificato e perciò non abilitato alla partecipazione alla gara, era sì Riva Andrea,
ma trattasi di persona diversa da quella che aveva preso parte alla gara in questione.
II ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero risulta in atti che l'A.S. Inzago Cassa Rurale Art. ha fra i suoi tesserati due calciatori
omonimi che si distinguono per l'età e per il ruolo che ricoprono, e cioè Riva Andrea, nato il
4.10.1974 matr. n. 249105, che gioca come portiere e Riva Andrea,.nato il 21.1:1979, matr. n.
2920510 terzino.
Risulta ancora, sulla scorta delle distinte gara agli atti, che il calciatore squalificato per due gare, a
seguito di espulsione nella gara Inzago/K2 Caselle Lurani del 15.2.1998, era il Riva Andrea, nato il
21.1.1979, identificato con tessera F.I.G.C. n. 152513; e che il calciatore che ebbe a partecipare alla
gara di che trattasi era il portiere Riva Andrea, nato il 4.10.1974.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.
Inzago Cassa Rurale Art. di Inzago (Milano), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il
risultato di 3 - 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa
tassa.
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