F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. HERMADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HERMADA/LA SETINA DEL 31.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.y 73 del 19.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. HERMADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HERMADA/LA SETINA DEL 31.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n.y 73 del 19.2.1998) La società S.S. Hermada ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 19 febbraio 1998, con la quale ha respinto il ricorso da essa società inoltrato avverso il risultato della gara del Campionato Juniores Regionale disputata contro l'A.S. Satina il 13.10.1998 per presunta irregolare posizione di alcuni giocatori. In via pregiudiziale si osserva che tale impugnazione è inammissibile per non essere stati osservati i termini perentori indicati nell'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Tale norma dispone che i reclami avverso le decisioni degli Organi disciplinari devono essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è resa nota la decisione che si impugna oppure, entro lo stesso termine, dal .ricevimento degli atti ufficiali di cui è stata richiesta la copia. Nel caso în esame, la società reclamante ha chiesto di ottenere copia degli atti relativi alla suddetta controversia, ma, successivamente alla ricezione degli stessi, non ha fatto seguito con l'invio dei relativi motivi. La tassa deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omèsso invio dei motivi, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Hermada di Terracina (Latina) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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