F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SPES MONTESACRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPES MONTESACRO/S. MARINELLA DEL 25.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 26.3.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 30 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SPES MONTESACRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPES MONTESACRO/S. MARINELLA DEL 25.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 86 del 26.3.1998) II giorno 25.1.1998 si disputava a Roma sul campo dall'U.S. Spes Montesacro l'incontro tra la squadra locale e l'U.S. S. Mannella, valido per il Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, terminato con il punteggio di 2- 1 a favore della società ospitata. Nel referto l'arbitro annotava, tra l'altro, di avere ammonito nel corso del primo tempo tre calciatori della società S. Mannella, e precisamente: al 15' il n. 8 Sbaffi Alessandro, al 37' il n. 5 Fabiani Fabio e al 46' il n. 7 Medi Andrea; tali dati erano altresì riportati nella distinta dei giuocatori del Santa Marinella che avevano preso parte all'incontro. Avverso lo svolgimento della gara inoltrava reclamo l'U.S. Spes Montesacro assumendo che il calciatore del Santa Marinella ammonito dall'arbitro al 15' del 1° tempo non era il numero 8, bensì quello stesso numero 7 (Medi Andrea) che veniva nuovamente ammonito al 46' e che, di conseguenza, avrebbe dovuto essere espulso dal campo; chiedeva pertanto la ripetizione dell'incontro. II Giudice Sportivo sollecitava all'arbitro un supplemento di rapporto e il Direttore di gara nell'atto inoltrato il 3 febbraio ammetteva di essere incorso in errore, annotando nel suo cartellino di avere ammonito al 15' del primo tempo il numero 8 dell'U.S. S. Mannella, mentre in realtà l'ammonizione era stata da lui inflitta al calciatore distinto con il numero 7, di poi successivamente ammonito senza peraltro che ne venisse disposta l'espulsione; tanto considerato il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e ordinava la ripetizione della gara. La decisione veniva impugnata dell'U.S. S. Mannella e la Commissione Disciplinare, sentito l'arbitro, il quale esprimeva dubbi su quanto scritto nel supplemento di referto, deliberava di accogliere il gravame e, per l'effetto, ripristinava il risultato della gara conseguito sul campo. Ha proposto appello a questo Collegio l'U.S. Spes Montesacro chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e quindi la conferma della statuizione del Giudice Sportivo, previa ammissione di prove orali per accertare il reale accadimento dei fatti. L'appello non può trovare accoglimento. Secondo il dettato regolamentare e le ripetute decisioni di questa C.A.F., nel giUdizio sportivo il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata ove non presenti contraddizioni, incongruenze, lacune. Nel referto della gara di cui si tratta l'arbitro ha riportato con precisione il numero e le generalità dei calciatori del Santa Marinella colpiti da provvedimento di ammonizione e tali dati figurano altresì trascritti, in modo conforme al referto, nelle apposite caselle a fianco di ciascun nominativo dell'elencò dei calciatori che presero parte alla gara. Questa circostanza rende di per sé assai discutibili la richiesta di supplemento di rapporto inoltrata all'arbitro dal Giudice Sportivo, in quanto il rapporto (unico atto ufficiale della gara) non presentava quelle caratteristiche di "genericità od indeterminatezza" che avrebbero potuto giustificare una richiesta dèl genere ai sensi dall'art. 25 n. 1 C.G.S.. A parte ciò si deve sottolineare che l'arbitro, convocato dalla Commissione Disciplinare, ha reso dichiarazioni che mettono in dubbio le affermazioni contenute nel supplemento di rapporto: egli, infatti, ha precisato che il referto recante, nell'ordine, le ammonizioni dei calciatori del Santa Marinella distinti con i numeri 8, 7, 5 venne da lui redatto immediatamente dopo la gara, mentre la modifica apportata nel supplemento, reso a nove giorni di distanza dall'incontro, era stata il frutto della confusione dovuta alla lettura dei. giornali ed ai contatti avuti con. gli assistenti e con il Giudice Sportivo che lo aveva informato del reclamo avanzato dalla Spes Montesacro. In buona sostanza pur senza considerare la irritualità del supplemento richiesto, le successive dichiarazioni rese dall'arbitro ai primi giudici ne svuotano il contenuto e quindi riaffermano il valore della presunzione di verità che assiste il rapporto di gara. Per completezza di esposizione si deve ribadire che in questa sede non si. può dare corso all'audizione di testimoni, sicché anche le istanze istruttorie dell'appellante vanno respinte. II rigetto del gravame comporta l'incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Spes Montesacro di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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