F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C.D. FOLGORE AWERSO DECISIONI MERITO GARA SACRO CUORE MILAZZO/FOLGORE DEL 27.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 18/Disc. del 13.2.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C.D. FOLGORE AWERSO DECISIONI MERITO GARA SACRO
CUORE MILAZZO/FOLGORE DEL 27.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 18/Disc. del 13.2.1997)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 23 del 20.11.1996, il Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Sicilia; rilevato dagli atti ufficiali della gara Sacro Cuore Milazzo/Folgore, disputatasi il
27.10.1996 nell'ambito del Campionato di 1a Categoria, che I'A.C.D. Folgore, nell'operare le
sostituzioni consentite, impiegava, nei tre minuti finali della gara stessa, un solo calciatore nato
dall'1.1.1976 in poi, anziché i due previsti come minimo dalla vigente normativa, le infliggeva la
punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dall'art. 7 C.G.S..
Su reclamo dell'A.C.D. Folgore, la Commissione Disciplinare (delibera di cui al C.U. n.18/Disc. del
13 febbraio 1997) confermava la decisione del Giudice Sportivo, in quanto dagli atti ufficiali e
dall'esame personale dell'arbitro, non emergeva provata la tesi difensiva, che cioè il Direttore di
gara, nel trascrivere le sostituzioni operate, fosse incorso in errore materiale, non indicando che uno
dei due sostituti rientrava nei limiti di età sopra richiamati.
Avverso tale decisione di appellava a questa Commissione la A.C.D. Folgore, ribadendo la propria
versione dei fatti.
La C.A.F., con Ordinanza pronunciata nella seduta del 3.4.1997 (C.U. n. 26/C del 4.4.1997),
investiva l'Ufficio Indagini dei necessari accertamenti, sospendendo il giudizio in corso.
Acquisita la relazione di tale Ufficio, ritiene la Commissione che l'appello sia fondato.
Deve invero ritenersi accertato che l'A.C.D. Folgore abbia impiegato per tutta la durata della gara
due calciatori nati dopo il 1975 e che l'arbitro abbia erroneamente annotato la sostituzione del
calciatore Massimo Trinchera (G. '67) come quella del calciatore Marco Alberto (G. '77); con la
conseguenza che il calciatore Salvatore Lupo (cl. '79) subentrato in effetti al primo e non al secondo
dei sopra indicati, aveva lasciato inalterato il numero minimo di tesserati nati dall'1.1.1976 in poi,
come richiesto dal Regolamento di Settore.
In accoglimento dell'appello, deve dunque annullarsi la decisione impugnata, ripristinando il
risultato acquisito sul campo, ovvero Sacro Cuore 2 Folgore 3.
La relativa tassa deve essere restituita.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C.D.
Folgore di Milazzo (Messina), annulla le delibare del Giudice Sportivo e della Commissione
Disciplinare, ripristinando il risultato di 2 - 3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la
restituzione della tassa versata.
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