F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. BELLATOR FRUSINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLATOR FRUSINO/QUARTU 2000 DEL 10.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 302 del 27.6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLO S.C. BELLATOR FRUSINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
BELLATOR FRUSINO/QUARTU 2000 DEL 10.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 302 del 27.6.1997)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 138 del 28.5.1997, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Dilettanti respingeva il reclamo proposto dalla S.C. Bellator Frusino, avverso la regolarità della gara
Bellator Frusino/Quartu 2000 disputata il 10.5.1997 nell'ambito del Campionato di Serie C del
Calcio a Cinque, rilevando, preliminarmente, che la visione degli atti ufficiali età consentita
alle,società reclamanti solo dinanzi alla Commissione Disciplinare e non in prima istanza;
osservando, poi, che il pretèso errore di computo del tempo da parte di un cronometrista non
emergeva dagli atti stessi e, comunque, rientrava nelle valutazioni riservate esclusivamente
all'arbitro; e ritenendo, infine, che la dedotta violazione dall'art. 34 N.O.I.F. (denunciata in relazione
all'impiego, da parte della squadra avversaria, che disponeva di una formazione militante nei
Campionati di Calcio a Undici, di calciatori che vi avevano preso parte per un numero di gare
sicuramente superiore alla metà).non sussistesse, in quanto il divieto ivi prèvisto riguardava società
partecipanti a più di una manifestazione organizzata dal medesimo Ente calcistico, mentre, nella.
specie, il Quartu 2000 prendeva parte a Campionati organizzati da Enti diversi (calcio a undici e
calcio a cinque).
Su ulteriore reclamo della S.C. Bellator Frusino, la competente Commissione Disciplinare, con
decisione pubblicata nel C.U. n. 302 del 27 giugno 1997, confermava integralmente quella del
Giudice sportivo.
Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la S.C. Bellator Frusino, la quale ribadiva
le proprie doglianze in medio all'errore commesso (e sostanzialmente riconosciuto) da un
cronometrista, per il che sarebbe stato necessario ottenere un supplemento di rapporto arbitrale; e in
relazione alla errata interpretazione dell'arr. 34 N.O.I.F., norma intesa a razionalizzare
l'utilizzazione dei calciatori nelle varie manifestazioni agonistiche e in riferimento alla quale il
Calcio a Cinque - sempre per ultimo citato nella indicazione di quelle organizzate dalla F.I.G.C. -
doveva ritenèrsi campionato "inferiore", con il conseguente limite di utilizzabilità di calciatori che
avessero partecipato a più di metà delle gare per manifestazioni di livello superiore.
II G.S. Quartu 2000 presentava, a sua volta, controdeduzioni a sostegno della delibera impugnata.
Nel corso della riunione odierna, è comparso il legale rappresentante della società appellante, che ha
illustrato i motivi di gravame.
Ciò premesso, ritiene la C.A.F. che .'impugnazione sia infondata.
Non c'è dubbio che il calcolo del tempo. di gara rientri nelle decisioni tecniche della direzione
arbitrale e che un errore in cui siano eventualmente incorsi gli Ufficiali di gara possa avere rilievo
sulla regolarità della stessa solo se emerga dagli atti ufficiali. Ciò non accade nella specie; e del
tutto incongruamente la società appellante invoca un riconoscimento dell'errore da parte del
cronometrista, sulla base di.una frase (allo stesso attribuita senza - fra I'altro alcun sostegno
probatorio) che anziché sostenere la tesi la demolisce, dal momento che, nella prospettazione
dell'appellante, il cronometrista avrebbe semplicemente asserito, a fine gara, di "avere la coscienza
a posto". Ciò esclude evidentemente l'ammissione di un errore. Ed anzi, legittima la decisione della
Commissione Disciplinare di rifiutare la richiesta di un supplemento di rapporto arbitrale, non
essendovene gli estremi, cioè non essendo gli atti ufficiali caratterizzati né da genericità né da
indeterminatezza, come recita l'art. 25 comma 1 C.G.S..
Quanto, infine, alla pretesa violazione dall'art. 34 N.O.I.F., la tesi dell'appellante deve essere
decisamente respinta; quando tale norma afferma che le società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore
i calciatori che, nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato
di categoria superiore, un determinato numero di gare, fa ovvio ed evidente riferimento a società
che, con più squadre, partecipano a manifestazioni organizzate dal medesimo Ente calcistico, non
potendosi ritenere che, tra due manifestazioni oggettivamente e ontologicamente diverse, per
organizzazione, regolamentazione e svolgimento, come il Calcio a Undici e il Calcio a Cinque,
possa introdursi una gerarchia per la quale un Campionato ordinario sia di categoria "superiore" ad
uno di calcio a cinque. Non essendovi omogeneità tra le manifestazioni in raffronto, non può
neppure esservi gerarchizzazione di categorie o livelli.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato, meritando la delibera impugnata piena conferma. La tassa
relativa va incamerata.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dallo S.C. Bellator Frusino
di Frosinone e dispone l'incameramento della tassa versata.
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