F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HELVIA RECINA/MOGLIANESE DEL 5.4.1997 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 42 del 24.4.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA HELVIA RECINA/MOGLIANESE DEL 5.4.1997 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 42 del 24.4.1997) II Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha proposto reclamo, ex art. 27 comma 2 lettera c) C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche del 24 aprile 1997 (C.U. n. 42) con la quale veniva inflittta alla S.P. Helvia Recina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, in applicazione dall'art. 7 C.G.S., con riferimento alla gara disputata il 5.4.1997 Helvia Recina/Moglianese valevole per il Campionato di 2a Categoria. L'appellante chiede l'annullamento della decisione adottata dal Giudice Sportivo in quanto quest'ultimo avrebbe, erroneamente, ritenuto di accogliere il reclamo della S.S. Moglianese avverso il risultato della gara, conclusasi 0 - 0 , rilevando che l'incontro era stato disputato su uri campo di giunco non avente i requisiti richiesti dalle nonne vigenti. Secondo l'appellante la decisione dell'Organo disciplinare sarebbe viziata, in quanto la necessaria riserva scritta presentata all'arbitro dalla S.S. Moglianese sarebbe intervenuta semplicemente al termine della gara e non già prima dell'inizio della stessa, come espréssamente richiede l'art. 18 comma 3 C.G.S.. L'appello è fondato. Basta l'esame della riserva scritta presentata all'arbitro dalla S.S. Moglianese, in riferimento alla asserita mancanza dei requisiti, secondo le norme vigenti, dello spazio del campo pér destinazione, per rilevare come effettivamente la riserva sia intervenuta al termine della gara e non già prima dell'inizio della stessa. Da ciò consegue che in nessun caso avrebbe potuto tenersi conto della pretesa mancanza dei requisiti richiesti dalle nonne vigenti in ordine·allo spazio riservato al campo per destinazione, in quanto il ricordato art. 18 punto 3 C.G.S. subordina alla tempestiva presentazione prima dell'inizio della gara della riserva scritta delle parti la possibilità di rilevare la circostanza. La delibera impugnata è perciò frutto di un mero errore e deve, conseguentemente, essere annullata con ripristino del risultato conseguito sul campo. Inesattamente la S.S. Moglianese sostiene l'inammissibilità dell'appello del Presidente della L.N.D. sotto il profilo che nella specie la S.P. Helvia Recina à suo tempo aveva proposto appello, ma in maniera irrituale, contro la decisione del Giudice Sportivo e che, conseguentemente, tale decisione deve ritenersi passata in giudicato a seguito della pronuncia di inammissibilità del detto appello. AI riguardo basta considerare che il Presidente della L.N.D. è titolare di autonomo diritto ad impugnare, non subordinato all`esercizio o meno di analogo diritto da parte degli interessati. Nè vale sul punto richiamare gli arti. 23 n. 10 e 27 n. 7 C.G.S.: le due nonne, la prima in via generale, la seconda in maniera specifica, affermano il principio della impossibilità di sanatoria nei successivi gradi di giudizio delle cause di inammissibilità verificatesi per le precédenti impugnazioni, ma non possono certo consentire l'inammissibilità dell'appello proposto da un soggetto per il solo fatto che altro soggetto legittimato ad impugnare o non abbia proposto impugnazione o l'abbia proposta in maniera non rituale. In relazione a quanto precede la C.A.F., in accoglimento del scorso come innanzi proposto dal Sig. Presidente della L.N:D., annulla l'impugnata delibera del Giudice Sportivo, dpristinando il risultato di 0 - 0 conseguito in .campo , nella suindicata gara.
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