F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. FIDENS BISCEGLIE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLANETA/MINERVINO MURGE DELL’8.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 42 del 12.6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. FIDENS BISCEGLIE AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA CASTELLANETA/MINERVINO MURGE DELL'8.2.1996 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 42 del 12.6.1997)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 25 del 30 gennaio 1997, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia, in accoglimento del reclamo proposto dall'A.S. Minervino
Murge avverso la regolarità della gara Castellaneta/Minervino Murge svoltasi l' 8.12.1996, avendo
accertato che alla medesima aveva partecipato per l'A.S. Castellaneta il calciatore Saverio Abrescia
- il quale all'inizio della stagione sportiva era stato indicato quale allenatore abilitato e tesserato
dell'A.S. Nuova Puglia Sport, che lo aveva impiegato quale tecnico in quattro gare di Campionato -
in violazione dell'ari: 23 del Regolamento del Settore Tecnico, applicava in favore della reclamante
la punizione sportiva ex art. 7 C.G.S..
Tale decisione veniva impugnata dall'A.S. Castellaneta che deduceva l'inammissibilità del reclamo
e nel merito l'infondatezza dello stesso.
Questa C.A.F., con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 22/C del 27.2.1997, respingeva l'appello
proposto dall'A.S. Castellaneta.
II G.S. Fidens Bisceglie, che non ha preso in alcun modo parte al surriportato contenzionso -
premesso che: a) con Comunicato Ufficiale n. 42 del Comitato Regionale Puglia è stata confermata
la classifica finale del Campionato Regionale Puglia di Promozione Girone A che vede retrocessa
l'odierna società ricorrente; b) che il Minervino Murge risulta avere 34 punti contro i 33 dell'odierna
ricorrente; c) che il Minervino Murge ha beneficiato dèlla vittoria a tavolino contro il Castellaneta
in virtù delle decisioni sopra riportate alla asserita irregolarità della partecipazione del calciatore
Abrescia Saverio; d) che di contro la Commissione Disciplinare, come dal Com. Uff. n. 42 citato,
avrebbe riconosciuto la validità del tesseramento del predetto calciatore in favore dell'A.S.
Castellaneta sulla base di una nota (n. 766/180) della Commissione Tesseramenti - impugna la
sopra menzionata decisione di questa C.A.F., ai sensi dell'ari. 28 C.G.S., per l'evidente "'errore di
fatto" concernente la posizione del calciatore Abrescia e per essere "sopravvenuti fatti nuovi che
avrebbero comportato una diversa pronuncia", individuati per l'appunto negli atti che hanno
riconosciuto la regolarità tesseramento del calciatore in questione per l'A.S. Castellaneta.
Chiede; pertanto, con la revocazione della decisione di: questa C.A.F. e, per quanto occorra, "di
tutte le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva che hanno considerato erroneamente irregolare
là posizione del calciatore", che venga deliberata la retrocessione del Minervino Murge (che
scenderebbe a 31 punti in luogo invece della reclamante G.S. Fidens Bisceglie (che ne ha 33).
AI riguardo. questa C.A.F. rileva che ai sensi dall'art. 31 n. 2 C.G.S. "legittimati alla proposizione
del procedimento per revocazione sono unicamente i soggetti che hanno partecipato, in prima od in
seconda istanza, al giudizio definito con la decisione gravata".
All'Ordinamento delta Giustizia Sportiva è sconosciuto l'istituto dell'opposizione di terzi di cui
possono giovarsi i soggetti diversi da quelli nei cui confronti è pronunziata la sèntenza che si
intende impugnare.
Da quanto sopra consegue l'inammissibilità del proposto decorso in revocazione.
Per i suespósti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso
come innanzi proposto dal G.S. Fideris Bisceglie di Bisceglie (Bari) ed ordina incamerarsi la
relativa tassa.
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