F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE DIVELLA ROCCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 178 del 24.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE DIVELLA ROCCO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE DI GARA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1,
COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 178
del 24.4.1998)
Con provvedimento del 21.1.1998, prof. n. 146/79-GF/edc, la Procura Federale ha deferito alla
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti il calciatore Divella Rocco Antonio,
I'A.S. Messina Calcio e I'U.S. Ragusa per rispondere: il primo della violazione dall'art. 1 comma 1
C.G.S. per aver disputato, nel campionato 1996-1997, n. 3 gare col Messina e n. 2 gare col Ragusa
senza averne titolo; le società A.S. Messina Calcio e U.S. Ragusa della violazione dall'art. 6 comma
1 C.G.S. per responsabilità diretta.
La Commissione Disciplinare, rilevava "come la dettagliata e documentale ricostruzione delle
condotte ascritte agli incolpati - partecipazione a n. 5 gare (3 per il Messina e 2 per il Ragusa) in
difetto di tesseramento, anche solo formale, e successiva dissimulazione di tale circostanza
all'Ufficio Tesseramenti - compiuta dall'Ufficio Indagini risulti del tutto corretta ed immune da vizi
logici. Valutava ai fini della conferma della fondatezza dei relativi addebiti, anche sotto il profilo
dell'elemento psicologico il comportamento processuale dei deferiti. Considerava che gli incolpati
non potessero che essere pienamente consapevoli della irregolarità della partecipazione alle gare in
questione del Divella. Per il calciatore e per il Ragusa, però, la Commissione Disciplinare adita
riteneva che le rispettive sanzioni da infliggere dovessero essere convenientemente ridotte in
ragione di quelle precedentemente irrogate dalla stessa Commissione per una delle posizioni
irregolari (due giornate di squalifica per il Divella e la perdita della gara per il Ragusa). La
Commissione Disciplinare irrogava, quindi, le rispettive sanzioni, tra le quali la squalifica per
quattro giornate di gara per il Divella (Com. Uff. n. 178 del 24 aprile 1998).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore Divella Rocco Antonio,
deducendo:
1) in via pregiudiziale, l'improcedibilità e tardività dell'atto di deferimento del 21.1.1998 per
violazione e falsa applicazione dall'art. 19 C.G.S. e dall'art. 47 N.O.I.F.;
2) la violazione del divieto del ne bis in idem;
3) l'errata valutazione della condotta processuale del calciatore;
4) l'incompetenza della Commissione Disciplinare.
II calciatore chiede, pertanto, l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato.
L'appello è parzialmente fondato.
In relazione al primo argomento deve rilevarsi che la Procura Federale, ai sensi dall'art. 22, terzo
comma, C.G.S. "deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare le società, i
dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito sportivo ed amministrativo, o di avere tenuto una condotta
comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva ...". Nel caso in esame il
deferimento concerne la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., per il quale "le persone e gli
organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta
conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza
morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale:" La relativa azione si
prescrive nei termini ordinari e non in quelli più brevi della richiamata ipotesi dall'art. 19, per cui
"Gli Organi Federali...deferiscono alle Commissioni Disciplinari le società, i dirigenti, i tesserati e
chiunque risulti responsabile di infrazione alle norme federali.... Tale obbligo di deferimento per la
posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere adempiuto entro
il sessantesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla
chiusura del Campionato o del Torneo cui la gara si riferisce". Questa ultima previsione normativa
ha, infatti, l'evidente scopo di dare certezza circa il risultato della gara in tempi compatibili con il
relativo campionato, ma non è diretta alle diverse ipotesi di responsabilità dei soggetti che si siano
resi colpevoli di violazione delle norme -federali.
Quanto al secondo ed al terzo argomento, si osserva che la decisione impugnata tiene esplicitamente
conto come per una delle posizioni irregolari ci sia stata una precedente decisione e prevede che le
sanzioni da infliggere "...debbano essere convenientemente ridotte in ragione di quelle già irrogate".
Ritiene questa Commissione di poter opportunamente ridurre a due giornate la sanzione inflitta.
Rileva inoltre che l'assenza del calciatore all'udienza della Commissione Disciplinare appare dovuta
ad una decisone dell'interessato e non ad un vizio della procedura.
In ordine, infine, alla competenza della Commissione Disciplinare essa non pare contestabile
perché, in materia, deve tenersi conto del momento nel quale la violazione è avvenuta.
Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore
Divella Rocco Antonio, riduce a due giornate di gara la sanzione della squalifica già inflittagli dai
primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.
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