F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA PRO CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.S. GIORGIO FERRINI (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 18/D – Riunione del 17.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA PRO CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.S. GIORGIO FERRINI (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 17.12.1997) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 18/D - Riunione del 17.12.1997, la Commissione Vertenze Economiche respingeva il reclamo con il quale I'A.S. Pro Calcio Napoli aveva chiesto la condanna della A.S. Giorgio Ferrini al risarcimento dei danni arrecati dai sostenitori di tale società all'autobus utilizzato dalla reclamante per raggiungere la località ove si era disputata la gara del Campionato Regionale Allievi il 22.12.1996. La C.V.E. riteneva assorbente il rilievo che il mezzo danneggiato non apparteneva alla reclamante, ma alla società che lo aveva posto a sua disposizione, a seguito di contratto di trasporto e che, infatti, era destinataria della fattura emessa dalla ditta che aveva eseguito le riparazioni. Ne deriva l'esclusione della legittimazione della Pro Calcio Napoli ad ottenere in quella sede il risarcimento chiesto. Avverso tale pronuncia ricorreva a questa C.A.F. I'A.S. Pro Calcio Napoli, rilevando come, in sede disciplinare, fosse stata accertata la responsabilità dei sostenitori dell'A.S. Giorgio Ferrini, alla quale nelle varie istanze era stato imposto l'obbligo di risarcire il danno; e proprio il contratto di trasporto poneva l'appellante in soggezione rispetto alla richiesta riparatoria della ditta che aveva noleggiato il veicolo. L'A.S. Giorgio Ferrini presentava controdeduzioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto dell'appello, affermando la propria estraneità ai fatti denunciati e, comunque, l'eccessività del quantum richiesto. L'appello è parzialmente fondato. II diritto dell'A.S. Pro Calcio Napoli ad essere risarcita dei danni eventualmente riportati dal mezzo di trasporto usato per la partecipazione alla gara de qua - e dei quali, s'intende, fosse chiamata alla refusione da parte del titolare del veicolo-venne riconosciuto irretrattabilmente nella sede disciplinare, secondo le conformi decisioni dei due gradi di giustizia sportiva; pertanto, alla C.V.E. non spettava decidere sull'an, ma sul quantum debeatur, una volta che la stessa controparte non disconosceva il danneggiamento, pur proclamandosene (ma in contrasto con le richiamate decisioni) estranea ed eccependone la eccessività. La prova del danno, del resto, emerge dalla documentazione commerciale in atti; e circa la richiesta di risarcimento, valgono sia la lettera spedita il 13.1.1997 dalla società titolare del veicolo al Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti (destinatario ovviamente improprio, ma a testimonianza della richiesta di ristoro), sia la fattura quietanzata e la successiva pretesa rivolta alla società attualmente gravatasi in appello. Spettava, dunque, alla C.V.E. solo decidere sul quantum del risarcimento; in proposito questa C.A.F. ritiene di dover adottare una pronuncia equitativa, in considerazione di una non del tutto soddisfacente specificità delle voci riportate nella fattura e per adeguare il risarcimento anche alle capacità economiche delle parti in causa; conseguentemente, la pretesa risarcitoria dell'A.S. Pro Calcio Napoli va liquidata in complessive L. 4.000.000, in luogo delle L. 6.906.000 richieste. La tassa di reclamo deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla società Pro Calcio Napoli di Napoli, fissa in L. 4.000.000 l'importo dovuto dall'A.S. Giorgio Ferrini alla società appellante per risarcimento danni. Dispone la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it