F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASSINO CALCIO AVVERSO LA SANZlONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1999 INFLITTA ALL’ALLENATORE DI ROLLO CARLO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 39 del 10.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CASSINO CALCIO AVVERSO LA SANZlONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1999 INFLITTA ALL'ALLENATORE DI ROLLO CARLO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 39 del 10.4.1998) L'A.S. Cassino Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che, in relazione alla gara dell'1.3.1998 del Campionato Giovanissimi Regionali fra I'A.S. Cassino e la Pol. Nuova Torbellamonaca, in parziale accoglimento del reclamo della società medesima, riduceva dal 12.12.1999 al 30.6.1999 la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo all'allenatore Di Rollo Carlo, per aver rivolto espressioni ingiuriose e volgari all'arbitro e, a fine gara, strattonato e scagliato a terra violentemente due calciatori della squadra ospitata. La società appellante ha chiesto l'annullamento o, in subordine, un'ulteriore riduzione della sanzione inflitta all'allenatore Di Rollo Cado, assumendo che il di lui preteso comportamento violento a fine gara, era da considerarsi più propriamente un intervento "con modi determinati e decisi per sedare una rissa tra ragazzi" verificatasi nel recinto spogliatoi tra calciatori delle due squadre. L'appello non merita accoglimento. Ed invero, la tesi della società non trova conforto dal tenore della relazione dell'arbitro che mette ben in evidenza la gravità e violenza del comportamento del Di Rollo in occasione della rissa accesasi a fine gara. Per quanto concerné l'entità della sanzione, la stessa, nella riduzione operata dai primi giudici, appare congrua rispetto all'entità dei fatti. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Cassino Calcio di Cassino (Frosinone) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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