F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SESTESE 1973 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL 31.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE VERGINE DIMITRI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 36 del 2.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 15 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SESTESE 1973 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
AL 31.12.1999 INFLITTA AL CALCIATORE VERGINE DIMITRI (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 36 del 2.4.1998)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, in relazione agli episodi verificatisi in
occasione della gara Sestese 1973/Ambrosiana disputatasi il 15.2.1998 nell'ambito del Campionato
Juniores Regionale, Girone M, adottava il provvedimento della squalifica fino al 31.12.1999 del
calciatore Vergine Dimitri per "gravi offese all'arbitro e per aver tentato di colpirlo, senza riuscirvi
perché evitato" (Com. Uff. n. 30 del 19.2.1998).
Avverso tale decisione proponeva reclamo I'U.S. Sestese 1973, chiedendo la revoca della squalifica
o, in subordine, la riduzione della stessa.
La Commissione Disciplinare presso detto Comitato Regionale, con decisione pubblicata nel Com.
Uff. n. 36 del 2 aprile 1998, respingeva il reclamo proposto.
Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'U.S. Sestese 1973 chiedendo la riduzione della
squalifica del calciatore.
Questa Commissione ritiene di potere parzialmente accedere a tale richiesta, procedendo ad un
ridimensionamento della sanzione, sulla scorta dell'esame degli atti ufficiali, dai quali non si evince
una particolare gravità del comportamento aggressivo del calciatore, apparendo il gesto, comunque
deprecabile, frutto di un improvviso impulso.
Per i suesposti motivi, la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto
dell'U.S. Sestese 1973 di Sesto Ulteriano (Milano), riduce al 31.12.1998 la sanzione della squalifica
già inflitta dai primi giudici al calciatore Vergine Dimitri. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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