F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIENA/LIVORNO DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 166/C del 22.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIENA/LIVORNO DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 166/C del 22.4.1998) II giorno 15 marzo 1998 veniva disputata alla Stadio "Artemio Franchi" di Siena la gara Siena/Livorno, valida per il Campionato di Serie C/1, Girone "A", conclusasi con il risultato di 1 - 0 per la squadra di casa. II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione agli atti ufficiali della gara, tra cui una relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della gara, e al reclamo proposto, previa riserva scritta, dall'A.S. Livorno Calcio, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 147/C del 25 marzo 1998, rilevava: - che, prima dell'inizio della gara, alle ore 13,45 circa, il pullman della società Livorno raggiungeva l'impianto sportivo, scortato da due auto della polizia; - che le auto della polizia, al momento in cui il pullman raggiungeva una scalinata di circa cinquanta gradini, che i calciatori devono percorrere per accedere agli spogliatoi, si.allontanavano verso l'uscita del viale di accesso, risalendo la rampa prima percorsa; - che, provenienti dal settore di curva posto a lato del Jolly Hotel, una decina di tifosi senesi riuscivano a raggiungere il veicolo della squadra livornese nella zona adiacente la scalinata; - che i tifosi, venuti a contatto col gli atleti del Livorno davano luogo ad uno scontro fisico, conclusosi solo dopo l'intervento di agenti di pubblica sicurezza e di persone in borghese, in cui venivano coinvolte numerose persone ed anche alcuni uomini in tuta nel frattempo scesi daF pullman; - che, terminata la zuffa, si poteva constatare, seduto per terra, "ferito sopra la bocca e visibilmente stralunato", il calciatore livornese Marcato. Luca, successivamente ricoverato. presso il servizio di pronto soccorso del locale nosocomio senese, in cui gli veniva certificata una ferita al labbro superiore, con applicazione di punti di sutura, e una contusione alla parete addominale in regione epigastrica, dovute, secondo la dichiarazione resa dal calciatore, alle percosse subite; - che, secondo informazioni raccolte sul posto da addetti federali, il calciatore età stato colpito al viso con una cintura da un tifoso senese, che, a sua volta, assumeva di essere stato provocato e, quindi, aggredito dai tesserati livornesi; - che altre persone riferivano di essere stati colpiti nella mischia e fra queste il calciatore Bonaldi Enio e l'allenatore Stringara Paolo, entrambi tesserati per l'A.S. Livorno Calcio, che; il successivo giorno 16 marzo, venivano visitati presso l'Ospedale di Livorno che certificava "trauma contusivo al ginocchio destro e contusione cervicale coli escoriazione", per il primo, e "trauma contusivo alla gamba e ginocchio destro con vasto ematoma e ferita lacero contusa", per il secondo; - che, anche dopo lo scontro, gruppetti di tifosi senesi inveivano contro la comitiva ospite, che si accingeva ad entrare negli spogliatoi, lanciando anche sassi; - che, durante la gara, i tifosi livornesi tiravano sassi grandi come mandarini sul terreno di gioco, senza conseguenze, mentre i tifosi senesi continuavano, anche dopo la gara, ad ingiuriare e minacciare la compagine ospite mentre questa lasciava lo stadio. Premesso quanto sopra, il Giudice Sportivo ha ritenuto i fatti ora descritti rilevanti sotto un duplice profilo. Per un primo profilo, argomenta il Giudice Sportivo, non vi è dubbio, che di quanto è accaduto prima della gara nell'antistadio e, in particolare, delle lesioni subite dai tesserati dall'A.S. Livorno Calcio, Marcato, Bonaldi e Stringara, debba essere ritenuta responsabile l'A.S. Siena, ai sensi della normativa contenuta nell'att. 6, terzo e quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, che impongono, in collegamento con l'art. 62 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'obbligo del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo consistente nel "dovere di impedire in ogni caso e per qualunque aspetto che l'evento di danno possa verificarsi". Per un secondo profilo, è altrettanto indubbio, conclude il Giudice Sportivo, che l'episodio di violenza di cui sono state vittime il calciatore Marcato e gli altri due tesserati livornesi, e in special modo le gravi lesioni patite dal Marcato, con il suo immediato trasporto in ospedale, abbiano determinato una generale preoccupazione e timore negli altri componenti della società livornese per gli eventi futuri che si sarebbero potuto verificare. Da ciò un'alterazione della generale prestazione agonistica della squadra, fortemente condizionata, secondo parametri di logica normale, dall'aggressione patita, aggravata dal fatto che altri due componenti la comitiva, lo Stringara e il Bonaldi portavano sulla persona i segni non lievi dell'aggressione subita. In relazione alle considerazioni premesse, il Giudice Sportivo ha irrogato all'A.S. Siena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di L. 3.000.000. Per le intemperanze dei propri sostenitori, all'A.S. Livorno Calcio è stata inflitta l'ammenda di L. 1.000.000. Avverso la predetta decisione proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare I'A.S. Siena, per la parte di suo interesse, proponendo numerose censure, con dovizia di argomentazioni. Ma il predetto Organo di giustizia, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 166/C del 22 aprile 1998, acquisita anche una relazione, richiesta dallo stesso giudice di secondo grado, all'Ufficio Indagini della F.I.G.C., ha confermato integralmente quanto statuito dal Giudice Sportivo. Propone ora appello in questa sede I'A.S. Siena reiterando le argomentazioni già dedotte nel precedente grado di giudizio. L'appello deve essere parzialmente accolto. Nella motivazione della decisione appellata si rileva innanzitutto: "la carenza degli atti ufficiali circa l'accertamento di determinati aspetti dell'evento in esame". In effetti, dagli ani sulle cui risultanze è stato ricostruito l'evento non emergono elementi certi sulla genesi e sulla dinamica dello scontro tisico tra i tifosi senesi e gli atleti e accompagnatori del Livorno, se non quelli riassuntivamente riportati nella decisione della Commissione Disciplinare. Anche le relazioni rese al riguardo da addetti federali riferiscono i fatti non per percezione diretta, ma attraverso dichiarazioni altrui.. Si tratta certamente di un episodio grave determinato, in ogni caso, dall'indebita presenza di estranei nello spazio antistante gli spogliatoi e dall'assenza (momentanea) della forza pubblica. Non sono tutte condivisibili, invece, le conseguenze che dall'episodio ne sono state tratte sul piano disciplinare.. E' da condividere, infatti, la decisione appellata allorché afferma che deve essere riposta a carico dall'A.C. Siena la responsabilità dei fatti, in quanto per il combinato disposto dall'art. 6, terzo e quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 62 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., incombeva su detta società l'obbligo del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo, consistente, come questa C.A.F. ha più volte affermato, nel "dovere di impedire in ogni caso e per qualunque aspetto che l'evento di danno possa verificarsi".. Non può invece essere condivisa la determinazione della Commissione Disciplinare nel profilo in cui trae dall'episodio elementi rilevanti per la irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Alla stessa, come si afferma nella decisione appellata, senza alcuna decisa contestazione da parte della società interessata, non avrebbe comunque partecipato il calciatore Marcato, l'unico che dalla zuffa con i tifosi senesi ha riportato conseguenze sul piano fisico. Individuare, quindi, nell'episodio un attentato alle condizioni psico-fisiche dei calciatori della società ospitata, "con alterazioni della necessaria sussistenza nella competizione agonistica di condizioni paritarie" fra le due squadre appare eccessivo ed è smentito anche dal successivo andamento della gara nella quale i calciatori del Livorno, come è naturale per giovani atleti, non sembrano avere risentito minimamente dei fatti accaduti in precedenza. Per le considerazioni che precedono, la C.A.F. ritiene che, mentre si rivela esigua la sanzione dell'ammenda rispetto alla gravità della violazione da parte della società ospitante dell'obbligo di cui alla normativa sopra richiamata "di impedire in ogni caso e per qualunque aspettò che l'evento di danno possa verificarsi", appare incongrua e non attinente là punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 inflitta all'A.C. Siena. Più consona alla natura e alla gravità dell'episodio si rivela invece la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'A.C. Siena di Siena, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1 - 0 conseguito in campo nella suindicata gara, modificando la sanzione a carico dall'A.C. Siena in quella dell'ammenda dl L. 10.000.000. Ordina la restituzione della tassa versata.
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