F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 APPELLO DEL CALCIATORE DE CILLIA ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITA’ DALLA S.S.V. BRUNICO, AI SENSI DELL’ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 24/D-Riunione del 19.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 APPELLO DEL CALCIATORE DE CILLIA ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA PROPRIA RICHIESTA DI SVINCOLO D'AUTORITA' DALLA S.S.V. BRUNICO, AI SENSI DELL'ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 24/D-Riunione del 19.2.1998) Con reclamo del 25.9.1997, il calciatore De Cillia Andrea chiedeva lo svincolo, ai sensi dall'art. 111 N.O.I.F., dalla S. S.V. Brunito per cambiamento della residenza. La Società si opponeva a tale richiesta evidenziando che l'art. 111 N.O.I.F. subordina lo svincolo all'effettivo cambio di residenza, che essa contestava fosse avvenuto, e non alla sola iscrizione nel registro anagrafico comunale. La Commissione Tesseramenti, acquisita documentazione probatoria prodotta dalla Società resistente, respingeva la richiesta del De Cillia con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 19 febbraio 1998. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il calciatore De Cillia Andrea, deducendo che le affermazioni della Società e le testimonianze da essa prodotte non rispondono al vero. L'appello è infondato e pertanto, deve essere respinto. Infatti, deve rilevarsi che nessun elemento viene prodotto dal ricorrente idoneo a porre in dubbio la circostanza, presumibile dal materiale probatorio prodotto dalla Società, che il cambiamento di residenza anagrafica non corrisponda ad un reale ed effettivo cambiamento di dimora e di località nella quale si svolge la normale vita lavorativa e di relazione. II concetto di residenza (quale luogo di dimora abituale) e quello di domicilio (centro principale dei propri affari) sono nozioni che non vanno rapportate al significato civilistico, bensì a quello calcistico, nel senso che l'art. 111 N.O.I.F. vuole concedere al calciatore non professionista o giovane dilettante la possibilità di svincolarsi ove si sia trasferito in altra regione, ma tale trasferimento deve concernere la vita sociale del calciatore ed essere effettivo. Nel caso in esame non pare che tali requisiti ricorrano. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal calciatore De Cillia Andrea ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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