F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 APPELLO DELLA S.C. AFRAGOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE ANGOLANA/AFRAGOLA DEL 9.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 190 del 16.5.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998
APPELLO DELLA S.C. AFRAGOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A
CINQUE ANGOLANA/AFRAGOLA DEL 9.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 190 del 16.5.1998)
In esito al reclamo proposto dalla S.C. Afragola avverso il risultato della gara del Campionato di
Serie A di Calcio a Cinque, disputata il 9 maggio 1998 a Pescara contro la Pol. Angolana, il Giudice
Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 132 del 13
maggio 1998, ne ha disposto la ripetizione, sul presupposto che l'arbitro non aveva eseguito la
misurazione del campo di giunco, di quello per destinazione e delle porte, come da riserva scritta
presentata dalla S.C. Afragola prima dell'inizio della gara; ha invece rigettato la domanda
principale, dalla stessa proposta, di infliggere alla società ospitante la perdita della gara con il
punteggio di 0 - 2 per il comportamento violento e le continue minacce dei suoi sostenitori.
Entrambe le società hanno proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso la stessa Lega.
La Pol. Angolana ha chiesto l'annullamento della suddetta decisione perché l'arbitro aveva
effettuato le debite misurazioni, come da lui stesso affermato nel supplemento del rapporto; la S.C.
Afragola ha insistito, invece, nella domanda di attribuzione della vittoria della gara per la sua
irregolarità a causa delle intimidazioni dei suoi sostenitori nei confronti dei giocatori ospiti.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della S.C. Angolana ha ripristinato il
risultato acquisito sul campo per 3 a 2 in favore della stessa (C.U. n. 190.de1 16 maggio 1998).
Avverso tale decisione si è appellata a questa C.A.F. la S.C. Afragola, che ha chiesto, in via
principale, l'applicazione dall'art. 7 comma 1 C.G.S. in suo favore ed in subordine la ripetizione
della gara per l'omessa misurazione del campo di giunco delle porte e del campo per destinazione.
All'odierna riunione sono state ascoltate le difese di entrambe le parti presenti.
In ordine alla prima domanda non si ravvisano motivi sufficienti per ritenere che la gara non abbia
avuto un regolare svolgimento.
E' necessario premettere che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi, cui fa riferimento la
reclamante, è necessario che la prova del fatto impeditivo del regolare svolgimento di una gara sia
evidente ed obiettivo e, soprattutto, si sia verificata l'impossibilità di giungere alla sua normale
conclusione.
Nel caso in esame è ben vero che sugli spalti si sono verificati incidenti tra gli spettatori, ma
l'arbitro ha relazionato che essi hanno interessato i tifosi angolani e gli ultras del Pescara Calcio,
mentre la tifoseria ospite ha ignorato le provocazioni, le quali non provenivano dai sostenitori
locali, e la gara è stata condotta a termine con regolarità.
La domanda subordinata deve, invece, essere accolta.
Premesso che il Dirigente accompagnatore ha ritualmente consegnato all'arbitro, prima dell'inizio
della gara, la riserva scritta inerente l'irregolarità del campo di gioco, va rilevato che questi nel
rapporto di gara si è limitato a comunicare che "il campo per destinazione è stato a suo tempo
regolarmente omologato dagli organi competenti.
Richiesto dal Giudice Sportivo, lo stesso arbitro si è, invece, dilungato in una minuziosa descrizione
delle sue azioni volte ad accertare che sussistessero 0 meno le irregolarità denunciategli, sempre,
però in solitario.
Egli, invece, avrebbe dovuto eseguire gli accertamenti alla presenza dei capitani delle due squadre,
così come si deduce dal Regolamento di giunco (quesito n. 10 della casistica arbitrale), che impone
non solo la verifica, ma anche l'invito alla società responsabile di eliminare le eventuali irregolarità.
Tale invito deve essere rivolto al capitano od al dirigente della società responsabile e sicuramente
nel corso dell'accertamento.
II Giudice Sportivo è rimasto perplesso, con buona ragione, al cospetto di un supplemento, che
avrebbe dovuto integrare il rapporto, fornendo i chiarimenti al suo contenuto, mentre quello in
esame lo modifica radicalmente con una descrizione nuova del fatto ed in un implicito contrasto con
quanto dichiarato nel rapporto. Invero, in questo si assume soltanto che il campo era stato
omologato e con ciò si fa intendere che nessun rilievo è stato eseguito.
A tale argomentazione si aggiungono le contraddittorie affermazioni del secondo arbitro rese al
Giudice Sportivo. Egli telefonicamente afferma di non essere stato presente alle misurazioni operate
dall'arbitro, ma di avere appreso da costui, al suo rientro negli spogliatoi, che le misure del campo
erano regolari. Nel rapporto scritto, trasmesso al Giudice Sportivo su sua richiesta, afferma di
avervi assistito, anche se da lontano. .
Ed è esatto che la presunzione di verità che assiste il rapporto arbitrale, come jus receptum, si
estende anche alle successive dichiarazioni del Direttore di gara, le quali sono anche esse atti
ufficiali; tuttavia se tra tali atti si riscontrano contraddizioni, illogicità o discordanze, la presunzione
viene meno, non essendo stato"posto il giudice in grado di conoscere con tutta serenità e certezza la
"verità" stessa.
Poiché le omissioni e gli elementi contraddittori di prove non consentono, nel caso attuale una
sicura certezza che il Direttore di gara abbia osservato le disposizioni nella materia in esame, la
C.A.F. ritiene, in accoglimento del reclamo della S.C. Afragola di ripristinare la decisione del
Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara e di rigettare ogni altra domanda.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.C.
Afragola di Cardito (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice
Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Dispone là restituzione della relativa
tassa.
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