F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGL) ARTT. 8 TER COMMA 1 E 6 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/LIVORNO DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff. n. 172/C del 29.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI
PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO, PER VIOLAZIONE
DEGL) ARTT. 8 TER COMMA 1 E 6 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA
SIENA/LIVORNO DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C -Com. Uff. n. 172/C del 29.4.1998)
Con atto del 10.4.1998, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la
Lega Professionisti Sede C I'A.S. Livorno Calcio per rispondere della violazione di cui agli articoli
6 ter, comma 1 e 6 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a fatti accaduti prima
della gara Siena/Livorno disputata il 15.3.1998 per il Campionato di Serie C/1, Girone "A",
ascrivibili a titolo di responsabilità oggettiva a carico di detta società.
Prima della disputa della gara, intorno alle ore 13,45/13,50, giungeva allo stadio il pullman delÍa
società ospite. Dalla porta posteriore del pullman scendevano i calciatori e, tra essi, uno aveva una
cintura nelle mani. Si accendeva una rissa fra i calciatori del Livorno e alcuni sostenitori locali. Uno
di questi riportava la frattura di una gamba come conseguenza degli atti di violenza commessi da
calciatori del Livorno. Parte attiva negli scontri e negli atti di violenza contro il tifoso senese, un
sostenitore del Livorno, Giacchetti Luca, colpito da provvedimento di interdizione negli stadi, che
alcuni dirigenti del Livorno hanno cercato di sottrarre agli agenti di polizia intervenuti per operarne
il fermo.
La Procura Federale, nell'atto di deferimento, sosteneva che la rapida successione degli avvenimenti
(pullman fermo nella zona spogliatoi, scontri verificatisi nell' immediatezia, la presenza del
Giacchetti prima nella zona interdetta al pubblico e dopo all'interno degli spogliatoi) e la loro
concatenazione rendevano evidente che il Giacchetti fosse giunto allo stadio a bordo del pullman
dell'A.S. Livorno Calcio, utilizzando l'organizzazione società da per assistere alla gara in violazione
del provvedimento interdittivo a suo carico.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 172/C del 29
aprile 1998, dopo avere ascoltato le parti, riconosceva la responsabilità dell'A.S. Livorno Calcio per
gli episodi di violenza di cui era stato vittima il tifoso senese (colpito una prima volta e poi
trascinato nel tunnel di accesso agli spogliatoi e scalciato).e la partecipazione agli scontri del tifoso
livornese, visto anche negli spogliatoi, che successivamente veniva fermato dalle forze di polizia.
Rilevava, peraltro, la Commissione Disciplinare che risultava provato dagli atti che il Giacchetti
fosse giunto allo stadio a bordo del pullman della società livornese.
La Commissione Disciplinare, pertanto, riconosceva la responsabilità dell'A.S. Livorno Calcio per
la violazione dall'art. 62, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ("Le società
sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giunco e del
comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio") ed irrogava alla stessa, a
tale titolo, l'ammenda di L. 5.000.000. Non riconosceva, invece, la violazione dall'art. 6, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, che fa divieto alle società di intrattenere rapporti di sostegno con
gruppi di sostenitori (e se la violazione sussista anche nel caso del sostegno prestato ad un solo
sostenitore).
Avverso la predetta decisione propone appello il Procuratore Federale per la parte in cui ha
prosciolto I'A.S. Livorno Calcio dall'addebito di violazione degli arti. 6 bis, comma 1 e 6 ter,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Deduce l'appellante che gli elementi sottoposti al vaglio del primo giudice sono univoci e
concordanti per dedurne che il Giacchetti abbia utilizzato l'organizzazione societaria per assistere
alla gara e che, comunque, non è stato dato il giusto rilievo alla testimonianza del Dott. Natili
Nicola, medico dall'A.C. Siena, il quale era presente allorché l'agente di polizia, Sig. Forte,
identificava il Giacchetti e questi, nella circostanza, aveva sostenuto di essere in possesso di un
biglietto omaggio di tribuna, tanto che gli fu consentito avviarsi verso il settore riservato agli ospiti.
Conclude il Procuratore Federale reiterando la richiesta già formulata in primo grado di irrogare
all'A.S. Livorno Calcio l'ammenda di L. 30.000.000. L'appello non può essere accolto.
Non è provato, invero, che il Giacchetti sia entrato nello stadio con il pullman della società ospitata.
La dichiarazione del Dott. Natili non prova tale circostanza. II medico dall'A.C. Siena ha
testualmente dichiarato: "II poliziotto Forte continuò il suo lavoro di identificazione e poi,
nonostante che il giovane dicesse di possedere un biglietto omaggio di tribuna, curò che lo stesso si
avviasse verso il settore riservato agli ospiti". Dedurre dal possesso di un biglietto di favore (che
potrebbe anche non provenire direttamente dalla società) anche che il Giacchetti sia stato condotto
allo stadio dal pullman della società è evidentemente incongruo.
Va poi rilevato che nello spazio in cui il pullman si è fermato si sono introdotti anche sostenitori
locali (venuti alle mani con i calciatori della squadra ospitata) e che, quindi, non è assolutamente
certo che l'unico modo in cui il Giacchetti poteva, a sua volta, introdursi in detto spazio, era solo a
bordo del pullman della squadra ospitata.
Mancando la prova del fatto non può affermarsi la responsabilità dell'A.S. Livorno Calcio per
violazione degli art. 6 bis, comma 1, e 6 ter, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Sig. Procuratore
Federale.
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