F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMO/LIVORNO DELL’11.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 184/C del 13.5.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
COMO/LIVORNO DELL'11.4.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 184/C del 13.5.1998)
Dagli atti ufficiali della gara Como/Livorno, disputatasi I'11.4.1998 per il Campionato di Serie C1,
emergeva che il calciatore Giuseppe Geraldi (del Livorno) era stato espulso dall'arbitro per doppia
ammonizione. Conseguentemente, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C
adottava nei suoi riguardi il provvedimento di squalifica per una gara (Com. Uff. n. 159/C del 15
aprile 1998).
Tale risultanza era contrastata dall'A.S. Livorno Calcio, la quale assumeva che in realtà i calciatori
ammoniti erano due diversi e quindi la squalifica del Geraldi non era legittima.
Valutando la affidabile documentazione filmata dell'incontro, la Commissione Disciplinare
accertava la fondatezza della tesi dell'errore di persona, nonostante che l'arbitro ribadisse di avere
due volte ammonito, e quindi espulso, il Geraldi; e pertanto, con delibera del 17 aprile 1998,
pubblicata nel C.U. n. 163/C del 18 aprile 1998, revocava la squalifica.
II Giudice Sportivo, con decisione riportata nel C.U. n. 165/C del 21.4.1998, deliberava-preso atto
di tale pronuncia-di infliggere al calciatore del Livorno Emiliano Lugheri la sanzione
dell'ammonizione, riportata sul campo; e, con separata ma contestuale delibera, rigettava il reclamo
proposto dall'A.S. Livorno Calcio avverso la regolarità della gara rilevando che l'art. 25 comma 1
u.p. C.G.S. attribuiva all'Organo disciplinare la facoltà di utilizzare il mezzo televisivo, quale
strumento di prova per verificare un eventuale errore di persona, ma con la specifica avvertenza che
tale meccanismo procedurale era predisposto "al solo scopo della irrogazione delle sanzioni
disciplinari nei confronti di tesserati"; con esclusione, quindi, di un ricorso al medesimo per scopi
diversi, quale, nella specie, l'applicazione dall'art. 7 C.G.S. e la conseguente statuizione sulla
regolarità della gara.
La tesi del Giudice Sportivo era confermata dalla Commissione Disciplinare-cui il Livorno Calcio
ricorreva-con la delibera pubblicata nel C.U. n. 184/C del 13 maggio 1998.
Si appella ora a questa Commissione I'A.S. Livorno Calcio, sostenendo che l'interpretazione dall'art.
25 sopra citato, da parte del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, non era corretta.
La ratio della norma non consentiva di ricorrere al mezzo utilizzato per accertare lo scambio di
persona, al fine di modificare valutazioni riservate alla discrezionalità tecnica dell'arbitro; ma
l'avvenuta modifica del rapporto di gara doveva esplicare i suoi effetti anche nella valutazione della
sua regolarità, attesa l'evidente menomazione del potenziale della squadra in campo, a seguito della
ingiusta espulsione del calciatore Geraldi. L'appellante chiede, pertanto, che - previa convocazione
ed escussione dell'arbitro - sia annullata la delibera impugnata, disponendosi la ripetizione della
gara in esame.
La società Como Calcio, controparte nel procedimento, ha inviato deduzioni scritte, eccependo la
irritualità della richiesta attività istruttoria nel procedimento dinanzi alla C.A.F., rilevando la
impossibilità di far valere nel giudizio in corso decisioni disciplinari separatamente adottate e
concludendo per il rigetto del gravame, alla stregua delle risultanze degli atti ufficiali.
L'appello è infondato.
Preliminarmente, deve rilevarsi che gli ulteriori accertamenti che I'A.S. Livorno Calcio chiede a
questa C.A.F., sono esclusi per il preciso disposto dall'art. 27 comma 4 C.G.S., che ne regola il
funzionamento e che consente solo l'acquisizione di nuovi documenti, con le garanzie del
contraddittorio ivi previste.
Nel merito, deve convenirsi sulla correttezza della interpretazione dall'art. 25 comma 1 ult. parte
C.G.S., offerta nelle due prime istanze di giustizia sportiva e delle conclusioni che ne sono state
tratte.
La facoltà, conferita dalla norma ultima citata, agli Organi disciplinari, di avvalersi di
documentazione filmata, al solo fine di riparare ad errore di identificazione personale di un
calciatore - ammonito o espulso - g nello strettissimo ambito della sanzione, non può comportare,
de jure condito, le conseguenze che l'appellante pretende; invero, tale facoltà non influisce sulla
fidefacienza e sulla piena probatorietà tecnico-disciplinare degli atti ufficiali; ma ad essi
semplicemente si sovrappone, al limitato scopo di cui sopra.
Ed è ovvio che la squadra, un cui calciatore.sia stato espulso per errore di persona, subisca una
menomazione; ma la norma tale fatto ha previsto (consentendo di rettificare la individuazione sia
dell'ammonito che dell'espulso) e, per una scelta di politica legislativa che questa Commissione non
può certo sindacare, ha escluso che se ne possono trarre effetti riverberatisi sulla regolarità della
gara.
L'appello va quindi respinto, con incameramento della tassa relativa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S. Livorno Calcio di
Livorno ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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