F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLA S. MARIA/LISCIA DELL’8.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n, 57 del 23.4.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 29 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. VILLA S. MARIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLA S. MARIA/LISCIA DELL'8.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n, 57 del 23.4.1998) All'esito della gara Vìlla S.Maria/Liscia, disputata l'8.3.1998 nell'ambito del Campionato dì 2a Categoria del Comitato Regionale Abruzzo e terminata con il punteggio di 2 a 2, la Società Sportiva Villa S. Maria proponeva rituale reclamo adducendo che la società avversaria non aveva indicato, nella copia della distinta consegnata ad essa istante, gli estremi del documento identificativo del calciatore Finamore Nicola. II Giudice Sportivo presso il Comitato.Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 50 del 26 marzo 1998, respingeva il reclamo. Analogo provvedimento (Com. Uff. n. 57 del 23 aprile 1998) veniva adottato dalla competente Commissione Disciplinare. Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la S.S. Villa S. Maria, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. L'arbitro della gara, sentito legittimamente a chiarimento del primo giudice, ha affermato di avere identificato il calciatore grazie alla rituale esibizione del documento di riconoscimento. D'altro canto la semplice omissione della indicazione degli estremi di tale documento nella copia della distinta non può concretizzare gli estremi di una qualche irregolarità della gara, così come sostenuto dalla reclamante. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Villa S. Maria di Villa Santa Maria (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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